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Gruppo IVA: la branch italiana è esclusa dal perimetro in mancanza del vincolo finanziario

Questi gli importanti chiarimenti forniti dall'Agenzia delle Entrate nella risposta ad interpello n. 539 pubblicata l'11 novembre 2020.

di Pierluigi Bourlot ed Edoardo Antonielli d'Oulx *


Non possono entrare a far parte del Gruppo IVA, in veste di controllate, le stabili organizzazioni di entità non residenti nel territorio dello Stato, nei confronti dei quali non risulta possibile accertare la presenza dei requisiti di cui all'art. 2359, primo comma, del codice civile (c.d. controllo di diritto); le stabili organizzazioni di soggetti passivi non stabiliti possono invece entrare a far parte del Gruppo (unitamente alle altre società controllate stabilite in Italia), nella diversa ipotesi in cui la casa madre eserciti, ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, del codice civile, un controllo di diritto nei confronti delle altre entità stabilite nel territorio dello Stato, a loro volta facenti parte del Gruppo IVA.

Questi gli importanti chiarimenti forniti dall'Agenzia delle Entrate nella risposta ad interpello n. 539 pubblicata l'11 novembre 2020.

Il caso sottoposto al parere dell'Agenzia delle Entrate fa riferimento ad un Gruppo IVA, attualmente composto da 40 società, del quale è rappresentante la capogruppo Alfa SpA (società istante, congiuntamente con la branch italiana). In particolare, a seguito di una complessa operazione di riorganizzazione del gruppo bancario, è stata costituita la società croata Beta, controllata al 100% da una società lussemburghese, a sua volta controllata al 100% da Alfa. Una seconda fase della riorganizzazione ha previsto la costituzione da parte di Beta di tre branch, di cui una in Italia. Relativamente a quest'ultima, gli istanti chiedono se possa sostenersi l'esclusione della stessa dal perimetro del Gruppo IVA per insussistenza del vincolo finanziario di cui all'art. 70-ter co. 1 del DPR 633/72, o - in subordine - per insussistenza del vincolo economico di cui al co. 5 dello stesso articolo.

Nel rispondere a tale quesito, l'Agenzia anzitutto ricorda che, ai sensi dell'art. 70-ter del DPR 633/72, il vincolo finanziario si considera sussistente tra soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato quando, ai sensi dell'art. 2359 co. 1 n. 1 c.c., almeno dal 1° luglio dell'anno solare precedente:

i) tra detti soggetti esiste, direttamente o indirettamente, un rapporto di controllo;

ii) detti soggetti sono controllati, direttamente o indirettamente, dal medesimo soggetto, purché residente nel territorio dello Stato ovvero in uno Stato con il quale l'Italia ha stipulato un accordo che assicura un effettivo scambio di informazioni.

In sostanza, osservano le Entrate, il perimetro del Gruppo IVA opera su due direttrici: una verticale, che comprende la controllante italiana e le controllate anch'esse stabilite in Italia; una orizzontale, che comprende le società stabilite in Italia che sono controllate dal medesimo soggetto, che può essere anch'esso stabilito in Italia o in un Paese estero white list.

In tale ultimo caso, tuttavia, come già chiarito dall'Agenzia delle Entrate con la circolare n. 19/2018 (più volte richiamata nel documento di prassi in esame), si ritiene che il vincolo finanziario non sussista "qualora nella catena che lega i controllati residenti alla controllante non residente si frappongano altre società stabilite all'estero". Ciò in quanto, a parere dell'Agenzia, il riferimento all'art. 2359 co. 1 n. 1 c.c. non consente di riconoscere rilievo ai voti esercitabili nell'assemblea di società che non siano sottoposte alle regole di funzionamento richiamate da tale disposizione civilistica ai fini del riscontro del vincolo finanziario.

Inoltre, nel caso specifico di stabile organizzazione italiana di un soggetto non residente, in detta circolare è stato altresì chiarito che, in tal caso, la valutazione del vincolo finanziario va effettuata in capo alla casa madre estera, verificando la sussistenza del controllo di diritto di cui all'art. 2359 c.c. tra quest'ultima e i soggetti passivi stabiliti in Italia. Se integrato, possono entrare a far parte del Gruppo IVA sia la stabile organizzazione, in quanto promanazione della società controllante estera, sia le società italiane controllate dal medesimo soggetto estero.

Nel caso di specie, dunque, secondo l'Amministrazione finanziaria la branch italiana di Beta deve essere esclusa dal perimetro del Gruppo IVA per insussistenza del vincolo finanziario, "ciò in quanto Beta è soggetto controllato non residente nei cui confronti non è possibile verificare il rispetto del requisito di cui all'art. 2359, primo comma, del codice civile".

L'interpretazione data dall'Agenzia in riferimento, che limita il perimetro in caso di controllo di società non residente al controllo diretto (escludendo l'indiretto), non sembra fugare tutti i dubbi in quanto da un lato potrebbe non apparire del tutto in linea con il dato normativo, considerato che il citato art. 70-ter prevede genericamente che il "controllo di diritto" possa esercitarsi anche in via indiretta, senza specifiche deroghe in caso di controllanti estere e dall'altro che diversa lettura è stata data dall'Amministrazione nel caso di consolidato fiscale tra società "sorelle" ai fini IRES (proprio nel caso di stabile italiana di società casa madre estera controllata dalla stessa controllante estera di società italiane), la cui normativa all'art.117 co. 2-bis del TUIR fa anch'essa riferimento all'art. 2359 co. 1, n.1, seppur con gli ulteriori requisiti di cui all'art. 120 del medesimo Testo unico, vedasi circolare n. 40/2016, § 3.1..

* di Pierluigi Bourlot ed Edoardo Antonielli d'Oulx – Studio BGR

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