Le disposizioni di cui all'articolo 50 sono applicabile a tutti «i fornitori di IA, compresi i sistemi di IA per finalità generali, che generano contenuti audio, immagine, video o testuali sintetici» i quali dovranno garantire che gli output del sistema di IA siano marcati in formato leggibile (articolo 50 par. 2), quindi, ad esempio, tutti i chat bot dovranno indicare che i contenuti creati dallo stesso sono "sintetici".
Il Capo V dell'AI Act (articoli 51-56) è dedicato alla classificazione e alla definizione di obblighi per i fornitori di modelli di intelligenza artificiale per finalità generali, conosciuti anche comunemente come "modelli di IA generativa" (un sottoinsieme dei modelli per finalità generali).
Modelli di IA per finalità generali (Regolamento (UE) 2024/1689 del 13 giugno 2024, capo V, articoli da 51 a 56)
La prima proposta della Commissione europea dell'AI Act adottata il 22 aprile 2021, non prevedeva espressamente questo tipo di modelli, tuttavia, dopo il successo e l'introduzione nel mercato...
Argomenti
I punti chiave
- Modelli di IA per finalità generali (Regolamento (UE) 2024/1689 del 13 giugno 2024, capo V, articoli da 51 a 56)
- I modelli di IA per finalità generali, classificazione tra i livelli di rischio, rischio sistemico
- Obblighi dei fornitori di modelli di IA per finalità generali (GPAIM)
- Obblighi aggiuntivi per i GPAIM a rischio sistemico
- Monitoraggio successivo all'immissione sul mercato, condivisione delle informazioni e vigilanza del mercato
- I codici di condotta
Separazione carriere: riforma utile a una giustizia che guarda al futuro
di Francesco Petrelli - Presidente dell'Unione delle camere penali italiane