DossierComunitario e Internazionale

I MODELLI DI IA PER FINALITÀ GENERALI - Evitare gli effetti del rischio sistemico grazie a fornitori Gpaim "trasparenti"

di Vittorio G. Catelli e Lucrezia Frillici

N. 4

guida-al-diritto

Le disposizioni di cui all'articolo 50 sono applicabile a tutti «i fornitori di IA, compresi i sistemi di IA per finalità generali, che generano contenuti audio, immagine, video o testuali sintetici» i quali dovranno garantire che gli output del sistema di IA siano marcati in formato leggibile (articolo 50 par. 2), quindi, ad esempio, tutti i chat bot dovranno indicare che i contenuti creati dallo stesso sono "sintetici".

Il Capo V dell'AI Act (articoli 51-56) è dedicato alla classificazione e alla definizione di obblighi per i fornitori di modelli di intelligenza artificiale per finalità generali, conosciuti anche comunemente come "modelli di IA generativa" (un sottoinsieme dei modelli per finalità generali).

Modelli di IA per finalità generali (Regolamento (UE) 2024/1689 del 13 giugno 2024, capo V, articoli da 51 a 56)

La prima proposta della Commissione europea dell'AI Act adottata il 22 aprile 2021, non prevedeva espressamente questo tipo di modelli, tuttavia, dopo il successo e l'introduzione nel mercato...