I PIR a sostegno del private equity e private debt
L'introduzione del regime fiscale dei c.d. "PIR alternativi" (tramite l'articolo 136 del D.L. 34/2020) e i primi chiarimenti contenuti nella bozza di circolare dell'Agenzia delle Entrate (in consultazione pubblica fino al 16 febbraio 2021) rendono la fiscalità dei PIR ancora più interessante e attraente per il settore del private equity e private debt
L'introduzione del regime fiscale dei c.d. "PIR alternativi" (tramite l'articolo 136 del D.L. 34/2020) e i primi chiarimenti contenuti nella bozza di circolare dell'Agenzia delle Entrate (in consultazione pubblica fino al 16 febbraio 2021) rendono la fiscalità dei PIR ancora più interessante e attraente per il settore del private equity e private debt.
I PIR alternativi sono una nuova tipologia di PIR (esistente dal 2020) caratterizzata da una maggiore flessibilità di investimento in strumenti di equity o di debito delle società di piccola e media capitalizzazione italiane (o europee ma con stabile organizzazione in Italia) e da maggiori limiti d'investimento da parte delle persone fisiche residenti in Italia (300.000€ annuali fino a un massimo di 1.500.000), rispetto alle precedenti tipologie di PIR (i c.d. PIR 1.0, PIR 2.0 e PIR 3.0).
Come noto, il regime fiscale dei PIR (consistente in una esenzione dalle imposte sui redditi dei proventi di natura finanziaria e dall'imposta sulle successioni a favore delle persone fisiche residenti in Italia) è accessibile anche in caso di investimenti indiretti effettuati tramite OICR "PIR compliant" (cioè fondi di investimento che soddisfino i requisiti soggettivi e oggettivi per essere considerati un "investimento qualificato"). La novella legislativa del 2020 comprende una serie di misure dedicate proprio agli tali OICR che rendono decisamente più agevole (rispetto al passato) includere in un PIR le quote di fondi di investimento alternativi (FIA) quali: fondi di private equity, private debt e fondi di credito.
Dal punto di vista dei FIA (istituiti in Italia, nell'Unione Europea o nello Spazio Economico Europeo) interessati dal nuovo regime, aumentano quindi le opportunità di essere inclusi in un PIR (come OICR "PIR compliant") senza dover sacrificare le tradizionali politiche di investimento tipiche del settore del private equity (o private debt). Tutto ciò, evidentemente, contribuisce al fund raising dei FIA "PIR compliant" che hanno quindi una maggiore capacità di attrarre investitori del settore di mercato dei PIR (cioè persone fisiche titolari di un PIR, PIR tradizionali costituiti come assicurazioni o OICR o ancora casse di previdenza e fondi pensione). Tale opportunità spinge i gestori italiani e europei a riflettere opportunamente nei regolamenti dei FIA istituti nel 2020 o attualmente in corso di strutturazione le condizioni richieste dalla legge per qualificarli come PIR alternativi.
In questo contesto, è pregevole lo sforzo interpretativo proposto dall'Agenzia nella bozza di circolare in consultazione pubblica che, nel commentare il regime dei PIR alternativi, dedica ampio spazio alle caratteristiche tipiche dei FIA e a diversi aspetti operativi degli stessi. Le linee guida si occupano dei diversi aspetti relativi alla formazione e composizione del patrimonio dei FIA e interpretano le norme in commento calibrandole sulle modalità di investimento e disinvestimento degli investitori del FIA aventi diritto al regime fiscale dei PIR.
Di seguito alcuni degli aspetti più interessanti.
Il regime dei PIR alternativi incrementa al 20% il c.d. "limite di concentrazione" consentendo una maggiore esposizione verso un medesimo emittente o gruppo (per i PIR tradizionali il limite è del 10%); tale novità può essere particolarmente favorevole per i FIA di piccole o medie dimensioni nel corso dei primi anni di investimento. Inoltre, nel regolamento dell'OICR è possibile stabilire i termini entro cui tale condizione debba essere soddisfatta. Nella bozza di circolare, è particolarmente apprezzabile l'indicazione che il limite di concentrazione (nonché il vincolo di investimento) si calcola avendo riguardo al capitale sottoscritto dagli investitori e non all'attivo dell'OICR (considerato che quest'ultimo non tiene conto dei commitment degli investitori – cioè l'impegno a effettuare i relativi versamenti del capitale sottoscritto).
In tal senso, l'Agenzia conferma che l'incentivo fiscale per gli investitori può trovare applicazione anche nel corso del periodo di investimento del FIA, ossia la fase temporale necessaria al raggiungimento degli obiettivi di composizione del portafoglio o durante il richiamo della liquidità nel corso in fase di investimento).
Ai fini dell'holding period quinquennale delle quote del FIA "PIR compliant", nel caso in cui i versamenti relativi alle quote sottoscritte avvengono in fasi successive (con i c.d. "richiami" da parte del gestore), per l'Agenzia è rilevante la data di assunzione dell'impegno iniziale a effettuare gli stessi (cioè la data del commitment). Tuttavia, in presenza di meccanismi di "equalizzazione" (che allineano la posizione finanziaria degli investitori successivi a quelli iniziali), per tutti gli investitori l'holding period decorre dalla data del primo closing. Per le quote acquistate sul secondario, l'holding period decorre dalla data in cui il cessionario delle quote diviene investitore, non rilevando il periodo maturato in capo al cedente.
Infine, nella determinazione dei limiti d'investimento degli investitori (300.000€ annuale e 1.500.000€ complessivo) l'Agenzia precisa che, nel caso dei FIA: (i) si tiene conto dell'importo versato dall'investitore al momento di ciascun "richiamo" (in luogo del commitment), (ii) in presenza di meccanismi di "equalizzazione", gli importi versati dagli investitori successivi si considerano versati proporzionalmente al primo closing (a prescindere dalla data in cui la somma è materialmente versata) e (iii) in caso di rimborsi parziali di capitale stabiliti dal gestore del FIA, le somme ricevute dall'investitore non costituiscono disinvestimenti dal PIR e non riducono le soglie annuali e complessive di investimento.
Le novità in commento sono di grande interesse anche per i FIA "PIR compliant" di diritto estero in grado di soddisfare i predetti requisiti e il livello di flessibilità garantito dalle norme domestiche degli Stati UE (o SEE) potrà fare la differenza (come ad esempio avviene in Lussemburgo); causa Brexit, allo stato attuale i FIA di diritto inglese dovrebbero essere esclusi dalla partita.
* di Giorgio Vaselli di Withers Studio Legale