Società

Il Cash Pooling in Asia tra società di un Gruppo italiano, le implicazioni legali e fiscali

Le difficoltà potrebbero originare dal fatto che una delle società partecipanti ha sede in un mercato fortemente regolamentato e a controllo valutario come la Cina

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di Giovanni Pisacane e Marta Snaidero*

Il Cash Pooling Agreement è una tecnica di gestione della liquidità, che prevede l'aggregazione dei flussi finanziari di più società in un unico conto corrente. Questo consente di ottimizzare la gestione della liquidità, riducendo i costi di finanziamento e migliorando la gestione del rischio di cambio.

Negli ultimi anni, anche in seguito agli investimenti fatti dalle società italiane in paesi asiatici, si è posto il problema di ottimizzare le risorse tra la casa madre (es. in Italia) , spesso il Cash Pooling Leader, e le altre società del Gruppo con sedi in Cina ed in altri paesi asiatici come per esempio a Singapore (Partecipating companies).

In questo caso è importante valutare le implicazioni legali e fiscali che tale accordo può comportare considerate per altro le complicazioni che possono essere generate dal fatto che una delle società partecipanti abbia la sede in un mercato fortemente regolamentato ed a controllo valutario come la Cina.

Dal punto di vista legale, il Cash Pooling Agreement tra le tre società implica la stipula di un contratto vincolante tra le parti, nel quale vengono definite le modalità di gestione del conto corrente comune. Sarà importante che il contratto sia redatto in modo chiaro e preciso, al fine di evitare eventuali controversie tra le parti in futuro. In linea di principio non è previsto in nessuno dei tre Paesi menzionati l'obbligo di riferirsi da una legge nazionale specifica e quindi la scelta è rimessa liberamente tra le parti.

Inoltre, sarà necessario verificare la compatibilità del Cash Pooling Agreement con le normative contabili e fiscali dei tre Paesi coinvolti.

In Italia, ad esempio, il cash pooling non è disciplinato da una normativa specifica , ma è possibile applicare le regole relative alla compensazione dei crediti e dei debiti tra le società del gruppo.

In Cina, invece, il cash pooling è soggetto a specifiche normative, in ambito di controllo valutario, che prevedono la registrazione del conto corrente comune presso le autorità competenti.

Per quanto riguarda le implicazioni fiscali, è importante tenere conto delle normative dei tre Paesi coinvolti, al fine di evitare eventuali rischi di evasione fiscale o di doppia imposizione.

In particolare, sarà necessario valutare l'impatto fiscale del Cash Pooling Agreement sulle società coinvolte, ad esempio in termini di tassazione degli interessi generati che dovranno essere in linea con le indicazioni della autorità fiscali locali . Inoltre potrebbe sorgere il problema delle ritenute d' acconto (Cina) e rischio di cambio.

In generale, sia in Cina, che in Italia che a Singapore gli interessi applicati nell'accordo dovranno essere in linea con la normativa sul transfer pricing e pertanto sarà importante determinare un tasso congruo e di mercato che segua l' "Arm's Lenght Principle". A tal fine, potrà essere necessario fare uno studio ad hoc o seguire le indicazioni fornite dalle autorità in termini di percentuali applicabili.

In conclusione, il Cash Pooling Agreement tra una società italiana, una di Singapore ed una in Cina può rappresentare una valida soluzione per ottimizzare la gestione della liquidità. Tuttavia, è importante valutare con attenzione le implicazioni legali e fiscali dell'accordo, al fine di evitare eventuali rischi e controversie tra le parti.

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*A cura di Giovanni Pisacane – Managing Partner GWA, Marta Snaidero – Partner GWA e Dottore Commercialista

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