Società

Sovraindebitamento, la valutazione prognostica della meritevolezza nella liquidazione controllata

L’OCC è chiamato ad indicare le cause del sovraindebitamento e la diligenza impiegata dal debitore nell’assumere le obbligazioni, ovvero, valutare la condotta del debitore nella causazione della condizione di sovraindebitamento, valutazione che andrà compiuta in termini di “non immeritevolezza”

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di Gaia Candiollo*

L’art. 268 CCI prevede che il debitore che si trovi in stato di sovraindebitamento -non assoggettabile a liquidazione giudiziale, alla liquidazione coatta amministrativa o altre procedure liquidatorie - possa accedere alla procedura di liquidazione controllata dei suoi beni.

Ai sensi del novellato art. 282 CCII, per le procedure di liquidazione controllata l’esdebitazione opera di diritto, e a condizione che il debitore non abbia “determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode”.

Come noto, la meritevolezza non costituisce presupposto per l’ammissibilità del ricorso per l’apertura della liquidazione controllata. La valutazione della sussistenza delle preclusioni di cui agli artt. 280 e283, c. 2 CCII (in particolare l’assenza di atti in frode ai creditori, dolo o colpa grave nell’indebitamento, il ricorso abusivo al credito, condizioni per l’esdebitazione) trova tuttavia il proprio momento dedicato in una fase successiva alla apertura di tale procedura di sovraindebitamento.

Con la modifica del capoverso dell’art. 269 CCII inerente la relazione che deve accompagnare il ricorso per l’apertura della liquidazione controllata, l’OCC è ora chiamato ad indicare le cause del sovraindebitamento e la diligenza impiegata dal debitore nell’assumere le obbligazioni ovvero valutare la condotta del debitore nella causazione della condizione di sovraindebitamento (già presente nella L. 3/2012), valutazione che andrà compiuta in termini di non immeritevolezza: la sussistenza del beneficio dell’esdebitazione automatica che segue al decorrere dei tre anni dall’apertura della procedura di liquidazione giudiziale deve pertanto di fatto essere preceduta da un giudizio prognostico specificamente elaborato del gestore nominato dall’OCC, e rilevabile altresì dal Tribunale al momento dell’apertura della liquidazione controllata.

Tale stretta trova ulteriore prova nella previsione del contraddittorio anticipato che è stato introdotto relativamente alla richiesta di esdebitazione. E’ previsto infatti che l’istanza del debitore sia comunicata ai creditori, i quali possono presentare osservazione nei quindici giorni successivi (fermo restando il rimedio del reclamo previsto avverso il provvedimento che dichiara l’esdebitazione).

Nonostante il giudizio sulla meritevolezza debba valutare la mancanza di frode o colpa grave, si rileva come in giurisprudenza (cfr. Tribunale di Prato 10.01.2025, ma già con Sent. Tribunale di Ascoli Piceno dell’8.11.2024) si sia evidenziato che anche l’eccessiva stasi del debitore possa acquisire un’accezione di malafede.

Con particolare riferimento al debitore un tempo imprenditore il quale abbia trovato accesso alla procedura di liquidazione controllata, assume quindi particolare rilevanza l’esame del trascorrere del tempo tra l’insorgere dei debiti di natura tributaria ed erariale e la cessazione dell’attività d’impresa. Ecco pertanto che un eccessivo lasso di tempo trascorso tra la cessazione di fatto dell’attività e la formale chiusura della stessa e il mancato immediato accesso ad una delle procedure di ristrutturazione della crisi potrebbe pertanto risolversi in un elemento ostativo la concessione dell’esdebitazione futura.

Anche la sola, seppure non prevalente, presenza di debiti nei confronti dell’Erario rappresenta un elemento che dovrà essere oggetto di valutazione da parte dell’OCC ai fini della futura concessione dell’esdebitazione, attesa la presunzione di legittimità degli atti amministrativi sottesi alle obbligazioni contratte.

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*Avv. Gaia Candiollo - Casa & Associati

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