L'affermazione della Corte merita piena condivisione. In primo luogo, perché la causa di non punibilità del fatto di particolare tenuità, prevista dall'articolo 131-bis del Cp per l'imputato persona fisica, non è espressamente contemplata nel procedimento sanzionatoria disciplinato dal decreto legislativo n. 231 del 2001 per l'ente chiamato a rispondere dell'illecito conseguente alla commissione del reato "presupposto".
La Cassazione affronta la tematica dell'applicabilità no all'ente, chiamato a rispondere ex decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231, della declaratoria di non punibilità per la particolare tenuità del fatto prevista, per la persona fisica, nell'articolo 131-bis del Cp.
È quesito al quale la Cassazione dà risposta negativa, chiarendo però che, pur non potendosi l'ente giovare della causa di non punibilità, l'addebito a suo carico presuppone comunque un'autonoma verifica dei presupposti di legge, senza...
"Paesi sicuri", con le nuove regole Ue margini di discrezionalità più limitati
di Marina Castellaneta - Professore ordinario di Diritto internazionale presso il Dipartimento di Giurisprudenza - Università degli Studi di Bari "Aldo Moro"