L'affermazione della Corte merita piena condivisione. In primo luogo, perché la causa di non punibilità del fatto di particolare tenuità, prevista dall'articolo 131-bis del Cp per l'imputato persona fisica, non è espressamente contemplata nel procedimento sanzionatoria disciplinato dal decreto legislativo n. 231 del 2001 per l'ente chiamato a rispondere dell'illecito conseguente alla commissione del reato "presupposto".

Corte di cassazione - Sezione III penale - Sentenza 10 luglio-10 ottobre 2024 n. 37237

LA MASSIMA

Reato - Causa di esclusione della responsabilità per la particolare tenuità del fatto - Responsabilità amministrativa degli enti - Inapplicabilità agli enti - Fattispecie relativa a reati ambientali. (Cp, articolo 131-bis; Decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231, articolo 25-undecies)

La causa di esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto di cui all'articolo 131 bis del Cp non è applicabile alla responsabilità amministrativa dell'ente per i fatti commessi nel suo interesse o a suo vantaggio dai propri dirigenti o dai soggetti sottoposti alla loro direzione prevista dal decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, in considerazione della differenza esistente tra i due tipi di responsabilità e della natura autonoma della responsabilità dell'ente rispetto a quella penale della persona fisica che ponga in essere il reato presupposto. Tale autonomia esclude che l'eventuale applicazione all'agente della causa di esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto impedisca di applicare all'ente la sanzione amministrativa, dovendo egualmente il giudice procedere all'autonomo accertamento della responsabilità amministrativa della persona giuridica nel cui interesse e nel cui vantaggio l'illecito fu commesso (nella specie, la Corte ha annullato con rinvio la pronuncia assolutoria per tenuità del fatto emessa nei confronti di una società impegnata nella gestione di un centro di raccolta rifiuti, cui era stato ascritto l'illecito amministrativo di cui all'articolo 25-undecies del decreto legislativo n. 231 del 2001).

La Cassazione affronta la tematica dell'applicabilità no all'ente, chiamato a rispondere ex decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231, della declaratoria di non punibilità per la particolare tenuità del fatto prevista, per la persona fisica, nell'articolo 131-bis del Cp.

È quesito al quale la Cassazione dà risposta negativa, chiarendo però che, pur non potendosi l'ente giovare della causa di non punibilità, l'addebito a suo carico presuppone comunque un'autonoma verifica dei presupposti di legge, senza...

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