Laddove venga in rilievo un rapporto tra produttore dei rifiuti e un soggetto terzo incaricato del trasporto e dello smaltimento dei rifiuti, il primo può rispondere dell'abbandono e del deposito incontrollato di rifiuti sul suolo e nel suolo ex art. 192 del d. lgs 3 aprile 2006, n. 152 se non è in possesso del formulario di cui all'art. 193 del d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152, controfirmato e datato dal destinatario entro tre mesi dalla data di conferimento dei rifiuti al trasportatore. Lo ha detto il Tar Calabria sentenza 293/2025

LE MASSIME

Ambiente e territorio - Tutela ambientale - Gestione dei rifiuti - Responsabilità - Sentenze penali di rito - Sentenza di sopravvenuta prescrizione - Sentenza di non luogo a procedere - Procedimento amministrativo. 

In assenza di qualsiasi vincolo nascente dal giudicato di una sentenza penale di rito, è legittimo il provvedimento dell'Amministrazione che imputa la responsabilità di cui all'articolo 192 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. in ossequio al principio di matrice comunitaria "chi inquina paga". In particolare, a fronte di una o più sentenze penali non può risultare fatto incontestato che un soggetto non ha concorso nel fatto illecito costituito dall'abbandono dei rifiuti se tali titoli giudiziari si caratterizzano per la dichiarazione di non luogo a procedere e/o la sopravvenuta prescrizione nei confronti di altri responsabili. L'amministrazione infatti conserva il proprio potere pubblico. Non vi sono tuttavia ostacoli nel fare ricorso alle risultanze del procedimento penale, specie in assenza di idonea "prova per tabulas" al fine di dimostrare che il soggetto garante, nello svolgimento delle attività di smaltimento di rifiuti, non abbia adempiuto le prescrizioni di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 volte a preservare la promozione dei livelli di qualità della vita umana, da realizzare attraverso la salvaguardia e il miglioramento delle condizioni dell'ambiente e l'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali.

Ambiente e territorio - Gestione dei rifiuti - Divieto di abbandono - Trasporto dei rifiuti - Formulario di identificazione ex articolo 193 Dlgs 152/2006 - Responsabilità condivisa - Posizione di garanzia - Ordinanza sindacale. 

Il perseguimento del fine di tutela ambientale è presidiato dall'affermazione del principio di responsabilità condivisa della gestione dei rifiuti. Quest'ultima, infatti, grava in capo a tutti i soggetti coinvolti nella produzione, detenzione, trasporto e smaltimento in quanto assumono una posizione di garanzia rispetto al corretto svolgimento del processo che conduce in ultimo allo smaltimento dei rifiuti. In questa prospettiva laddove venga in rilievo un rapporto tra produttore dei rifiuti e un soggetto terzo incaricato del trasporto e dello smaltimento dei rifiuti, il primo può rispondere dell'abbandono e del deposito incontrollato di rifiuti sul suolo e nel suolo ex articolo 192 del Dlgs 3 aprile 2006 n. 152 se non è in possesso del formulario di cui all'articolo 193 del Dlgs 3 aprile 2006 n. 152, controfirmato e datato dal destinatario entro tre mesi dalla data di conferimento dei rifiuti al trasportatore.

Tar Calabria - Sezione I - Sentenza 11 dicembre 2024-10 febbraio 2025 n. 293 - Presidente Pennetti; Relatore De Giovanni

Nell'ambito di un procedimento amministrativo possono venire in rilievo una o più sentenze penali riguardanti il destinatario del provvedimento finale.

In linea generale, la presenza di pregressi titoli giudiziari penali non vincola il potere amministrativo, specialmente quando questi consistano in una pronuncia di rito. È pur vero che in determinati settori l'amministrazione può farvi ricorso per motivare il proprio provvedimento, come nell'ambito della tutela ambientale. In particolare, nell'adozione...

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