E non c'è dubbio che nel caso di acquisizione dell'abusivismo al patrimonio comunale si tratti di "confisca urbanistica" a carattere sanzionatorio: essa non comporta - a differenza dall'espropriazione per pubblica utilità - un obbligo indennitario al pari degli altri diritti reali, come invece previsto dall'articolo 25, comma 1, del Dpr. 8 giugno 2001 n. 327, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità (Testo A)» e gode di una tutela riconducibile all'articolo 42 Cost.
LA MASSIMA
Responsabilità patrimoniale - Ipoteca - Garanzie patrimoniali - Acquisizione di diritto al patrimonio del comune delle opere abusive - Ipoteca precedentemente iscritta - Salvezza - Sussiste. (Costituzione, articoli 3, 24, 42; Cc, articoli 2813, 2878; Legge 28 febbraio 1985 n. 47, articolo 7; Dpr 6 giugno 2001 n. 380, articolo 31)
È dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'articolo 7, terzo comma, della legge n. 47 del 1985 sull'acquisizione di diritto al patrimonio del comune delle opere abusive e dell'area di sedime, e in via consequenziale dell'articolo 31, comma 3, primo e secondo periodo, del Dpr 6 giugno 2001 n. 380, nella parte in cui non fanno salvo il diritto di ipoteca iscritto a favore del creditore, non responsabile dell'abuso edilizio, in data anteriore alla trascrizione nei registri immobiliari dell'atto di accertamento dell'inottemperanza alla ingiunzione a demolire.
Il problema della sorte delle ipoteche su terreni abusivamente edificati, allorché venga disposta l'acquisizione del fabbricato abusivo al patrimonio comunale, è il tema affrontato con la sentenza n. 160/2024 della Corte costituzionale. La decisione pone termine a una linea interpretativa secondo cui la garanzia ipotecaria veniva sic et simpliciter travolta dall'acquisizione comunale della costruzione abusiva, così come per il perimento dell'immobile ipotecato. La questione, elaborata con complessi...


