Il Comune paga la tassa di concessione governativa sul servizio di telefonia mobile
Riscossione - Servizio di telefonia cellulare - Tassa di concessione governativa - Dovuta dal Comune.
Il comune è tenuto al pagamento della tassa di concessione governativa per fornire il servizio di telecomunicazione cellulare. Tale servizio rientra nella tipologia di servizio radioelettrico mobile. La tassa in oggetto è dovuta da parte degli enti locali, in quanto non può a essi estendersi l'esenzione prevista dal Dpr n. 641/72, articolo 13-bis, comma 1, a favore dell'Amministrazione dello Stato, considerato che in tema di tassa sulle concessioni governative, in favore di Onlus e di società e associazioni sportive dilettantistiche, tali esenzioni non si applicano agli enti pubblici, territoriali e non territoriali.
•Corte di cassazione, sezione tributaria, ordinanza 8 maggio 2019 n. 12153
Radiocomunicazioni - Tassa di concessione governativa per l'utilizzo di apparecchiature radiomobili terrestri - Direttive comunitarie - Abrogazione della tassa - Esclusione - Tassa dovuta anche dagli enti locali - Mancata estensione dell'esenzione spettante all'amministrazione dello stato.
Il sistema delineato dalla normativa comunitaria in materia di "apparecchi terminali di comunicazione e radio" non può essere ricondotto nell'ambito della disciplina generale prevista per gli "impianti radioelettrici" dal Decreto Legislativo n. 259 del 2003, "dovendo conseguentemente escludersi una identità formale e sostanziale del potere autorizzatorio (rilascio della licenza di esercizio)" attribuito al Ministero dal Decreto Legislativo n. 259 del 2003, articolo 160 in relazione alle stazioni radioelettriche e dei poteri di vigilanza e di controllo in funzione di omologazione e verifica di rispondenza a requisiti tecnici degli apparecchi terminali attribuiti al Ministero dalla direttiva comunitaria e dal d.lgs. n. 269 del 2001: nel sistema del Codice, in mancanza della preventiva autorizzazione rilasciata dal Ministero (licenza di esercizio), l'impianto non può essere utilizzato/messo in servizio/esercitato dall'utente; nel diverso sistema regolato dalla direttiva n. 5/1999 l'utente finale può acquistare sul mercato e utilizzare liberamente l'apparecchio terminale di comunicazione, senza dover richiedere ed ottenere alcuna autorizzazione da parte del Ministero.
•Corte di cassazione, sezioni Unite civili, sentenza 2 maggio 2014 n. 9560
Radiocomunicazioni - Tassa di concessione governativa per l'utilizzo di apparecchiature radiomobili terrestri - Direttive comunitarie - Abrogazione della tassa - Esclusione - Tassa dovuta anche dagli enti locali - Mancata estensione dell'esenzione spettante all'amministrazione dello stato.
La disciplina dei telefoni cellulari è contenuta non nel Decreto Legislativo n. 259 del 2003 (codice delle comunicazioni elettriche), ma nel Decreto Legislativo n. 269 del 2001, testo che non subordina l'uso del telefono ad alcuna licenza amministrativa. Ne consegue che la tassa sui telefoni prevista dall'articolo 21 della Tariffa allegata al Decreto del Presidente della Repubblica n. 641 del 1972, deve ritenersi abrogata non perché sia stata soppressa della norma che prevede la suddetta licenza (l'articolo 318 codice postale è stato infatti trasfuso nell'articolo 160 del codice delle comunicazioni elettroniche), ma perché ne è mutato l'ambito di applicazione, in quanto oggi è subordinato al rilascio di licenza l'uso delle sole stazioni radioelettriche diverse dai telefoni, mentre non lo è l'uso di questi ultimi.
•Corte di cassazione, sezioni Unite civili, sentenza 2 maggio 2014 n. 9560
Tributi erariali indiretti (riforma tributaria del 1972) - Tasse sulle concessioni governative - In genere - Tassa di concessione governativa ex art. 21 della tariffa allegata al d.p.r. n. 641 del 1972 - Applicabilità agli abbonamenti per il servizio di telefonia cellulare - Sussistenza - Fondamento.
In tema di radiofonia mobile, permane l'applicabilità agli abbonamenti per il servizio di telefonia cellulare della tassa di concessione governativa, come disciplinata dall'art. 21 della tariffa allegata al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641, tanto a norma dell'art. 318 del d.P.R. 28 marzo 1973, n. 156 (ora riprodotto nell'art. 160 del d.lgs. 1 agosto 2003, n. 259), dell'art. 3 del d.m. n. 33 del 1990 e dell'3 del d.l. 13 maggio 1991, n.15, nonché alla stregua della norma di interpretazione autentica di cui all'art. 2, comma 4, del d.l. 24 gennaio 2014, n. 50, da ritenersi legittima in relazione ai canoni dello Statuto del contribuente e vincolante per l'interprete.
•Corte di cassazione, sezione VI civile, sentenza 2 dicembre 2014 n. 25522
Tributi erariali indiretti (riforma tributaria del 1972) - Tasse sulle concessioni governative - In genere - Esenzioni previste in favore delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale e delle associazioni sportive dilettantistiche - Estensioni agli enti locali - Esclusione - Fondamento.
In tema di tassa sulle concessioni governative, le esenzioni previste dall'art. 13 bis, comma primo, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641, in favore delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) e delle società e associazioni sportive dilettantistiche non si applicano agli enti pubblici, territoriali e non territoriali, atteso l'espresso disposto dell'art. 1, comma 10, del d.lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, e l'insuscettibilità di applicazione analogica delle norme di esenzione ed agevolazione fiscale.
•Corte di cassazione, sezione tributaria, sentenza 1° maggio 2012 n. 8825