Il concordato non blocca l’adesione della Srl alla rottamazione quater
Secondo il tribunale di Pistoia la procedura (con l’assenso del commissario) è legittima perché non rappresenta un atto di straordinaria amministrazione
L’utilizzo della procedura di rottamazione quater non costituisce un atto di straordinaria amministrazione. È quindi del tutto legittimo anche nel contesto del concordato preventivo. A renderlo possibile il nuovo quadro normativo del quale ora iniziano i primi provvedimenti di applicazione. Lo afferma il tribunale di Pistoia con provvedimento del 22 marzo davanti all’istanza presentata da una srl, rispetto alla quale era aperta una procedura di concordato, di volere aderire alla nuova forma di definizione agevolata introdotta dalla legge di Bilancio 2023. L’obiettivo era quello, noto, di beneficiare dello stralcio di interessi, sanzioni, aggi di riscossione coattiva con riferimento ai carichi affidati all’agente della riscossione tra il 1°gennaio 2000 e il 30 giugno 2022.
Sul piano operativo , il Tribunale ha acquisito innanzitutto il parere del commissario giudiziale che ha messo nero su bianco come nessun creditore subirebbe, a causa dell’adesione alla rottamazione, un trattamento peggiorativo rispetto al piano originario (la stessa Agenzia delle Entrate , anzi, se ne gioverebbe). Per il commissario , ancora, i tempi necessari per arrivare all’omologazione del concordato sono compatibili con quelli previsti per pagamento delle somme dovute a titolo di rottamazione.
Sul piano giuridico , il Tribunale ricorda che il ricorso alla rottamazione quater è consentito anche nell’ambito delle procedure concorsuali (articolo 1, comma 248, della legge n. 197 del 2022). Ancorandosi poi alla giurisprudenza, il provvedimento sottolinea che da parte della Cassazione il carattere di atto di straordinaria amministrazione dipende dalla sua idoneità a incidere negativamente sul patrimonio del debitore, pregiudicandone la consistenza o compromettendone la capacità di soddisfare le ragioni dei creditori, «poiché in grado di determinarne la riduzione ovvero di gravarlo di vincoli e pesi cui non corrisponde l’acquisizione di utilità reali prevalenti».
La valutazione , puntualizza il tribunale toscano, sul la natura di ordinaria o straordinaria amministrazione dell’atto deve essere fatta con esclusivo riferimento all’interesse della massa dei creditori e non dell’imprenditore insolvente . È infatti possibile che atti in astratto qualificabili come di ordinaria amministrazione se compiuti nel normale esercizio dell’impresa possano, invece, assumere connotazione diversa nel contesto di una procedura concorsuale, come nel concordato preventivo, quando finiscono per investire gli interessi dei creditori attraverso l’assunzione di nuovi debiti o la sottrazione di beni.
Tuttavia, nel caso dell’adesione alla rottamazione, il tribunale valorizza le proiezioni elaborate dal commissario giudiziale per concluderne piuttosto che l’adesione alla procedura di rottamazione può produrre vantaggi proprio in capo ai creditori. Di qui il nulla osta dell’autorità giudiziaria all’utilizzo della procedura.