Il curatore, una volta ottenuta la nomina, deve effettuare un preventivo screening in ordine al possesso delle sue competenze e alla disponibilità di tempo necessari per lo svolgimento dello specifico incarico
Novità per quanto riguarda la figura del Curatore. Infatti una volta ottenuta la nomina, occorre effettuare un preventivo screening in ordine al possesso delle sue competenze e deve rendersi disponibile allo svolgimento dello specifico incarico. L'intervento recato dal Correttivo con gli articoli da 28 a 39 riassetta il già solido impianto della liquidazione giudiziale con la sola finalità di ottimizzarne la gestione, apportando chiarimenti e semplificazioni in vari punti della normativa. Il primo...
I punti chiave
- La procedura di accettazione della nomina di Curatore
- Mandato sottoscritto solo dal Giudice delegato
- L'obbligatoria indicazione dell'indirizzo pec da parte del debitore
- Il trattamento degli atti pregiudizievoli ai creditori
- I rapporti giuridici pendenti, i contratti preliminari e i rapporti di lavoro
- I necessari adattamenti nella fase di custodia e amministrazione dei beni nella liquidazione giudiziale
- Le modifiche in materia di accertamento del passivo e dei diritti dei terzi
- Il deposito delle note difensive
- Gli impatti sull'esercizio dell'impresa e sulla liquidazione dell'attivo
- Revoca dell'incarico
- La rivendita dei beni
- Le novità in ordine alla procedura di vendita dei beni
- La ripartizione dell'attivo e la cessazione della procedura di liquidazione giudiziale
- Il concordato nella liquidazione giudiziale
- La proposta di concordato
EDITORIALE - Riforma della Giustizia, l'ossessione delle nomine e del nuovo ruolo del Csm
di Giovanni Verde - Professore emerito presso l'Università «Luiss-Guido Carli» di Roma