Civile

Il gestore del parcheggio gratuito non paga i danni all'auto perché è locazione e non deposito

Per la Cassazione, va ricondotto nell'ambito del contratto di locazione il parcheggio di un'auto all'interno dell'ipermercato dovendosi quindi escludere un obbligo di custodia a carico del gestore

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di Marina Crisafi

Niente risarcimento danni all'auto incendiata nel parcheggio di un ipermercato. Si tratta infatti di un parcheggio gratuito che va ricondotto nell'ambito del contratto di locazione dovendosi escludere un obbligo di custodia a carico del gestore. È quanto si ricava dall'ordinanza n. 9883/2021 della sesta sezione civile della Cassazione.

La vicenda
A ricorrere al Palazzaccio è una donna che dopo aver parcheggiato la propria auto all'interno di un ipermercato la ritrovava danneggiata da un incendio provocato da ignoti.
La ricorrente chiamava in causa l'ipermercato ritenendolo responsabile dell'incendio, ma entrambi i giudici di merito le danno torto, qualificando il contratto come «locazione d'area gratuito e non come contratto di deposito gratuito, con conseguente mancanza di obbligo di custodia e di responsabilità a carico della società convenuta, in ragione della mancata regolazione del flusso delle auto in entrata ed in uscita mediante sbarre azionate manualmente o automatizzate, dell'assenza di sistemi di videosorveglianza e di vigilantes e della gratuità del parcheggio», nonché della mancanza dell'attività di consegna dell'auto stessa.
La donna insiste sostenendo sia pacifico in giurisprudenza che la realità non implica la consegna materiale pro manibus dell'auto al personale addetto. E che inoltre non è il titolare del parcheggio che consegna l'area al cliente (come dovrebbe essere se si trattasse di locazione), ma esattamente il contrario: «è il cliente che consegna la sua automobile al predetto titolare, ricevendone in cambio un documento che lo legittima a riprenderla».
È evidente, quindi, a suo dire, la preponderanza dell'elemento dell'affidamento del veicolo con conseguente obbligo di custodia e di riconsegna secondo lo schema generale del contratto di deposito.

La decisione
Per gli Ermellini, però, le tesi sono infondate. È da tempo infatti che le stesse sezioni Unite (cfr. sentenza n. 14319/2011) hanno aderito all'orientamento precedentemente minoritario che riconduce il parcheggio al paradigma del contratto di locazione.
Lo scopo del cliente, invero, si sostanzia prevalentemente nella ricerca di un luogo per la sosta temporanea. L'obbligo del gestore, pertanto, si concreta nel garantire il godimento dell'area di sosta.
L'obbligo di custodia non è escluso a priori, ma può dirsi ricorrente solo se risulti che l'utente abbia inteso ex professo assicurarsi la conservazione del bene: ad esempio, nel caso di parcheggio oneroso, prevedendo un corrispettivo più elevato.
Ove, al contrario, non sia percepibile l'assunzione di responsabilità per la custodia del bene, non troverà applicazione la disciplina in materia di deposito, ma quella della locazione.
Quanto all'obbligo di custodia, benchè i giudici di merito abbiano attribuito rilievo alla mancata consegna dell'auto al fine di escludere la ricorrenza di un contratto di deposito, proseguono dalla Suprema corte, «per la sussistenza dell'obbligo di custodia, non è affatto necessario l'affidamento del veicolo ad una persona fisica, poiché la consegna può realizzarsi attraverso l'immissione dello stesso nella predetta area, previo perfezionamento del contratto mediante l'introduzione di monete nell'apposito meccanismo, ben potendo l'obbligo di custodia prescindere dalla presenza di persone addette specificamente a ricevere quella consegna e ad effettuare la connessa sorveglianza, bastando in proposito diverse ed equipollenti modalità, quali l'adozione di sistemi automatizzati per la procedura di ingresso e di uscita dei veicoli dal parcheggio mediante schede magnetizzate».
Per cui, il ricorso è stato rigettato.

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