I giudici delle leggi ritengono violato anche l'articolo 3 della Costituzione in quanto, l'articolo 34, comma 2, Cpp, detta una disciplina ingiustificatamente differenziata prevedendo l'incompatibilità a partecipare al giudizio soltanto per «il giudice che ha emesso il provvedimento conclusivo dell'udienza preliminare» e non anche per il giudice dell'udienza predibattimentale.
La Corte costituzionale, nella sentenza n. 179 del 2024, prosegue il suo percorso di ampliamento dell'area delle incompatibilità orizzontali, estendendola al caso in cui il giudice dell'udienza di comparizione predibattimentale (introdotta nel 2022 dalla riforma Cartabia nel procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica) non possa celebrare il giudizio dibattimentale di primo grado.
I parametri costituzionali e convenzionali richiamati
L'incidente di costituzionalità è stato sollevato dal Tribunale di Siena nell'ambito di un procedimento...
Argomenti
I punti chiave
- I parametri costituzionali e convenzionali richiamati
- La giurisprudenza Edu su imparzialità del giudice nell'equo processo
- Il percorso motivazionale dei giudici delle leggi: il nuovo quadro normativo
- Il mancato aggiornamento delle cause di incompatibilità
- L'incostituzionalità rilevata anche per il mancato allineamento all'incompatibilità del Gup
- Prosegue il percorso di ampliamento dell'area dell'incompatibilità orizzontale
EDITORIALE - Riforma della Giustizia, l'ossessione delle nomine e del nuovo ruolo del Csm
di Giovanni Verde - Professore emerito presso l'Università «Luiss-Guido Carli» di Roma