I giudici delle leggi ritengono violato anche l'articolo 3 della Costituzione in quanto, l'articolo 34, comma 2, Cpp, detta una disciplina ingiustificatamente differenziata prevedendo l'incompatibilità a partecipare al giudizio soltanto per «il giudice che ha emesso il provvedimento conclusivo dell'udienza preliminare» e non anche per il giudice dell'udienza predibattimentale.
LA MASSIMA
Procedimento penale - Giudice dell'udienza predibattimentale - Incompatibilità a partecipare al giudizio dibattimentale - Omessa previsione - Incostituzionalità - Sussiste. (Costituzione, articoli 3, 24 e 111; Cedu, articolo 6; Codice di procedura penale, articoli 34 e 554-ter)
È costituzionalmente illegittimo l'articolo 34, comma 2, del Cpp, nella parte in cui non prevede che è incompatibile a celebrare il giudizio dibattimentale di primo grado il giudice dell'udienza di comparizione predibattimentale, introdotta recentemente nel procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica dall'articolo 32 del Dlgs n. 150 del 2022, sul modello dell'udienza preliminare.
La Corte costituzionale, nella sentenza n. 179 del 2024, prosegue il suo percorso di ampliamento dell'area delle incompatibilità orizzontali, estendendola al caso in cui il giudice dell'udienza di comparizione predibattimentale (introdotta nel 2022 dalla riforma Cartabia nel procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica) non possa celebrare il giudizio dibattimentale di primo grado.
I parametri costituzionali e convenzionali richiamati
L'incidente di costituzionalità è stato sollevato dal Tribunale di Siena nell'ambito di un procedimento...


