Il licenziamento è nullo quando il motivo illecito è determinante
Lavoro e formazione - Licenziamenti - Individuali - Ritorsivo - Motivo illecito - Determinante - Licenziamento nullo - Sussiste.
In caso di licenziamento nullo perché ritorsivo il motivo illecito addotto ex art. 1345 del cod. civ. deve essere determinante ovvero costituire l'unica ragione di recesso, nel senso che il motivo lecito formalmente addotto risulti insussistente nel riscontro giudiziale.
•Corte di cassazione, sezione Lavoro, sentenza 3 dicembre 2019 n. 31526
Lavoro e formazione - Licenziamenti - Individuali - Licenziamento a carattere ritorsivo - Nullità - Accertamento.
In ipotesi di domanda proposta dal lavoratore che deduca la nullità del licenziamento per il suo carattere ritorsivo, la verifica dei fatti allegati dal lavoratore richiede il previo accertamento della insussistenza della causale posta a fondamento del recesso, che risulti solo allegata dal datore, ma non provata in giudizio, poiché la nullità per motivo illecito ex articolo 1345 del codice civile, richiede che questo abbia carattere determinante e che il motivo addotto a sostegno del licenziamento sia solo formale e apparente.
•Corte di cassazione, sezione Lavoro, sentenza 4 aprile 2019 n. 9468
Lavoro - Lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) - Estinzione del rapporto - Licenziamento individuale - In genere licenziamento nullo per motivo illecito determinante - Art. 18 della l. n. 300 del 1970 come modificato dalla l. n. 92 del 2012 - "Unicità" del motivo - Irrilevanza - Esclusione del carattere determinante - Condizioni.
Il nuovo testo dell'art. 18 della l. n. 300 del 1970, come modificato dalla l. n. 92 del 2012 , ha previsto, ai fini della nullità del licenziamento, la rilevanza del motivo illecito determinante ex art. 1345 c.c., anche non necessariamente unico, il cui carattere determinante può restare escluso dall'esistenza di un giustificato motivo oggettivo solo ove quest'ultimo risulti non solo allegato dal datore di lavoro, ma anche comprovato e, quindi, tale da poter da solo sorreggere il licenziamento, malgrado il concorrente motivo illecito.
•Corte di cassazione, sezione Lavoro, sentenza 23 novembre 2018 n. 30429
Licenziamento per giusta causa - Insubordinazione - Sussistenza - Motivo illecito non determinante - Irrilevanza - Onere della prova in capo al lavoratore.
Una volta accertata l'esistenza di una giusta causa di recesso, di per sé idonea a giustificare il licenziamento, l'eventuale esistenza di un concorrente motivo illecito, da provarsi a cura del lavoratore, è irrilevante. Il motivo illecito determina la nullità del licenziamento solo quando il provvedimento espulsivo sia stato determinato esclusivamente da esso, con la conseguenza che la nullità deve essere esclusa anche quando con l'eventuale motivo illecito concorra, nella determinazione del licenziamento, una giusta causa a norma dell'art. 2119 c.c.
•Corte di cassazione, sezione Lavoro, sentenza 4 giugno 2018 n. 14197