Civile

Il mandatario può domandare la restituzione di un pagamento indebito solo se delegato

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a cura della Redazione di PlusPlus24 Diritto

Obbligazioni - Adempimento del terzo - Art. 1180 c.c. - Obbligo del terzo - Restituzione pagamento indebito - Legittimazione attiva del mandatario se delegato.
Il mandante è legittimato a domandare la restituzione di un pagamento che si assume indebito, effettuato tramite di un mandatario, alla persona e per l'importo indicati dal mandante tranne il caso in cui il mandato non abbia attribuito al mandatario anche la suddetta facoltà e sempre che in quest'ultimo caso, la domanda giudiziale di restituzione sia formulata dal mandatario spendente tale sua qualità. L'adempimento del debito altrui ai sensi dell'art. 1180 c.c. può avvenire sia direttamente, sia per il tramite d'un mandatario. In quest'ultima ipotesi, la sussistenza dei requisiti richiesti (esistenza del debito altrui, volontà di estinguerlo, spontaneità del pagamento) vanno accertati con riferimento alla persona del mandante, non a quella del mandatario.
•Corte di cassazione, sezione III civile, sentenza 23 aprile 2020 n. 8101

Pagamento del debito effettuato da un terzo - Effetto solutorio dell'obbligazione - Azione del terzo nei confronti del debitore - Presupposti.
La disposizione dettata dall'articolo 1180 del Cc ha la funzione di attribuire al pagamento effettuato dal terzo, che non abbia interesse a una prestazione personale, effetto solutorio dell'obbligazione, anche contro la volontà del creditore, ma non conferisce titolo al terzo adempiente per agire nei confronti del debitore al fine di ripetere la somma versata in adempimento, essendo necessario, a tal fine, che sia allegato e dimostrato il rapporto sottostante tra terzo e debitore. Ne consegue che, nel caso in cui sia escluso che tra le parti esista un rapporto di mutuo il giudice non può accogliere la domanda in virtù della mera considerazione che sia effettivamente dimostrato l'avvenuto pagamento, a opera del terzo, del debito altrui.
•Corte di cassazione, sezione III civile, sentenza 8 novembre 2007 n.23292

Mandato - Obbligazioni del mandatario - Limiti del mandato - Pagamento effettuato dal mandatario a un terzo per conto del mandante - Inosservanza condizioni stabilite - Inapplicabilità - Obbligo di cui all' art. 1719 cod. civ. - Rilevanza - Esclusione - Fattispecie.
Il mandatario che esegua un pagamento a un terzo per conto del mandante, non osservando le condizioni stabilite, non è assimilabile al terzo che adempie per il debitore , poiché, vigendo tra le parti del rapporto di mandato la regola secondo cui il mandatario non può, nell'esecuzione dell'incarico, discostarsi dalle istruzioni ricevute dal mandante, l'atto giuridico compiuto dal mandatario medesimo oltre i limiti del mandato resta a carico dello stesso a norma dell'art. 1711, primo comma, cod. civ.. Né rileva che il mandante sia tenuto ad anticipare i mezzi necessari per l'esecuzione del mandato, poiché la disciplina di cui all'art. 1719 cod. civ. è derogabile mediante patto che, pur senza escludere l'obbligo del mandante di fornire al mandatario i mezzi necessari per l'esecuzione del mandato, ne disciplini diversamente i tempi di attuazione. (Fattispecie relativa a rapporto trilaterale nell'ambito di contratto di produzione cinematografica: la S.C ha confermato la sentenza di merito che aveva escluso l'inadempimento della mandante, poiché i pagamenti erano stati eseguiti senza rispettare lo stato di avanzamento del cortometraggio).
•Corte di cassazione, sezione civile, sentenza 19 maggio 2004 n. 9472

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