Società

Il Modello 231 come strumento di prevenzione del rischio greenwashing

Molte aziende hanno già avviato progetti di conformità normativa per evitare pratiche di greenwashing ponendo attenzione alla reputazione aziendale

Lo scorso 26 marzo è entrata in vigore la Direttiva (UE) 2024/825 per la responsabilizzazione dei consumatori per la transizione verde mediante il miglioramento della tutela dalle pratiche sleali e dell’informazione (cd. « Direttiva Empowering »).

La Direttiva Empowering contiene gli emendamenti alla direttiva sulle pratiche commerciali sleali (Direttiva 2005/29/CE), introducendo norme specifiche volte a contrastare il fenomeno del greenwashing e in particolare, di quelle pratiche che ingannano i consumatori con dichiarazioni ingannevoli o false, marchi di sostenibilità o strumenti di informazione sulla sostenibilità non trasparenti in merito a caratteristiche ambientali o sociali di prodotti o servizi.

Sul fronte normativo si attende inoltre l’approvazione definitiva da parte del Consiglio UE circa la Proposta di direttiva sull’attestazione e sulla comunicazione delle asserzioni ambientali esplicite (c.d. « Green Claim Directive »), approvata in via provvisoria dal Parlamento UE lo scorso 12 marzo 2024, e sulla quale il Consiglio, in data 17 giungo, ha espresso il proprio orientamento generale, che fungerà da base per le negoziazioni con le altre istituzione europee.

La proposta di  Green Claim Directive prevede norme più specifiche e integra le modifiche della Direttiva Empowering in merito alle pratiche commerciali sleali.

In particolare, tutte le « dichiarazioni ambientali esplicite » in merito agli impatti, positivi o negativi, sulle caratteristiche ambientali o sociali di un prodotto, di un servizio o dell’attività dell’impresa stessa, dovranno essere chiare, specifiche, non ambigue e accurate.

È evidente quindi che le imprese saranno chiamate a porre particolare attenzione laddove intendano pubblicizzare qualsiasi aspetto positivo per l’ambiente di un prodotto o servizio per evitare i rischi di «greenwashing» e, in definitiva, ingannare il consumatore.

Una pratica di greenwashing, oltre ai rilievi consumeristici di cui si è detto, potrebbe integrare, in linea teorica, anche condotte penalmente rilevanti, quali ad esempio:

  • Frode in commercio (art. 515 c.p.) -A titolo esemplificativo, si pensi ad un fornitore di energia elettrica, il quale dichiari, contrariamente al vero, che l’energia fornita proviene da fonti totalmente rinnovabili.
  • Indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316 ter c.p.) e Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis c.p.)- A titolo esemplificativo, si pensi al caricamento di artificiose certificazioni ambientali sui portali della PA, nell’ambito della partecipazione ad un bando pubblico.
  • False comunicazioni sociali (artt. 2621 c.c. e ss.) - A titolo esemplificativo si pensi all’esposizione di informazioni in materia ambientale che siano idonee ad alterare la percezione, nei destinatari di detta comunicazione, della situazione economico – patrimoniale della società.
  • Aggiotaggio (art. 2637 c.c.) - A titolo esemplificativo, si pensi ad informazioni false sulla sostenibilità dell’azienda che, diffuse, alterano sensibilmente il prezzo degli strumenti finanziari non quotati.
  • Ostacolo all’esercizio delle funzioni delle Autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.) - A titolo esemplificativo, si pensi alla condotta di un amministratore di una banca che comunichi alle Autorità di vigilanza, al fine di ostacolarne l’esercizio, informazioni non veritiere attinenti alla sostenibilità, che incidono sulla situazione economica patrimoniale o finanziaria della banca stessa.
  • Reati fiscali tra cui Indebita compensazione (art. 10-quater D.Lgs. 74/2000) - A titolo esemplificativo, si pensi alla condotta di chi, diffondendo informazioni non veritiere in relazione alla sostenibilità della propria azienda, ottenga dei crediti di imposta transazionali non spettanti o inesistenti, per importi superiori ad EUR. 10 mln., che vengono poi utilizzati in compensazione per il pagamento dell’ imposta sul valore aggiunto.
  • Reati fiscali tra cui dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti o mediante altri artifici (artt. 2 e 3 D.Lgs. 74/2000) - A titolo esemplificativo, si pensi alla condotta di chi sostenga costi per operazioni finalizzate all’ottenimento di artificiose certificazioni di sostenibilità , detraendo la relativa IVA e deducendo il costo per operazioni inesistenti e, pertanto, riducendo le imposte dovute.

Si tratta di condotte che, al ricorrere delle condizioni di punibilità previste dal D.Lgs. 231/2001, potrebbero altresì integrare la responsabilità della persona giuridica di cui al D.Lgs. 231/2001. Per prevenire la commissione di tali reati si rende allora indispensabile disporre di un Modello 231 idoneo a scongiurare le ipotesi delittuose sopra descritte e ciò è possibile attraverso le seguenti azioni:

1. Aggiornare il risk assessment della società: valutando con attenzione le asserzioni ambientali utilizzate e se le stesse possano comportare i rischi di greenwashing ai sensi delle novità normative

2. Formalizzare codici, procedure e policy in ambito sostenibilità e per contrasto al greenwashing che siano richiamate all’interno del Modello 231

3. Formare adeguatamente il personale sui rischi del greenwashing e con focus sul corretto utilizzo dei green claims

4. Aggiornare i Modelli 231 in linea con la normativa ESG applicabile alla realtà aziendale.

In attesa di nuove evoluzioni normative, ci pare utile rilevare che sono tante le organizzazioni che hanno già avviato progetti di conformità normativa per evitare pratiche di greenwashing ponendo attenzione alla reputazione aziendale. Si tratta, infatti, di iniziative che creano trust tra i consumatori e, in generale, tra gli stakeholder di riferimento.

______

*A cura di Josephine Romano, Partner Deloitte Legal, Elena Barbiani, Partner Deloitte Studio Tributario e Societario e

Sonia Belloli, Managing Associate Deloitte Legal

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©