Famiglia

Il Pm non è parte necessaria nei giudizi di revisione dell'affidamento del minore

Lo precisa la sezione I della Cassazione con l'ordinanza 26615/2022

di Mario Finocchiaro

Nei giudizi aventi ad oggetto la modifica dei provvedimenti riguardanti la prole il Pubblico Ministero non assume la posizione di parte necessaria, essendo il suo intervento normativamente previsto come obbligatoria, ma senza alcun potere, né di iniziativa né di impugnativa delle decisioni. Lo precisa la Sezione I della Cassazione con l'ordinanza 9 settembre 2022 n. 26615. Nella specie, benché il Pubblico Ministero avesse partecipato e interloquito nel procedimento di appello, la Corte di appello non aveva fatto menzione del suo parere nella propria pronunzia. In applicazione del principio che precede la Suprema corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione proposto dal Pubblico Ministero, evidenziando – altresì – che quanto denunciato aveva eventuale rilevanza esclusivamente quale vizio revocatorio e giammai quale motivo di ricorso, anche atteso che la omessa considerazione da parte del giudice a quo del parere del Pubblico Ministero non è configurabile come vizio ex art. 360, comma 1, n 5 Cpc, essendo non un fatto storico ma un fatto processuale la cui errata percezione avrebbe dovuto censurarsi come vizio revocatorio.

I precedenti
Sulla seconda parte della massima e, in particolare, sugli effetti, sulla sentenza, della circostanza che questa non dia – espressamente – atto del parere ritualmente espresso dal Pubblico Ministero, non risultano precedenti.
Sulla prima parte della massima, richiamata in motivazione, nella pronunzia in rassegna, nel senso che nei giudizi di separazione ed in quelli aventi ad oggetto figli minori di genitori non coniugati, il Pubblico Ministero non assume la posizione di parte necessaria, essendo il suo intervento normativamente previsto come obbligatorio ma senza alcun potere, né di iniziativa, né di impugnativa della decisione, sicché la sua mancata partecipazione non comporta una lesione del contraddittorio rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo e tale da giustificare la rimessione degli atti al primo giudice, ex art. 354 Cpc, ma essendo l'intervento prescritto a pena di nullità rilevabile d'ufficio, il relativo vizio si converte in motivo di gravame, ex art. 161 Cpc, Cassazione, sentenza 14 febbraio 2018 n. 3638.
Analogamente, nei giudizi di impugnazione l'integrazione del contraddittorio nei confronti del PM è necessaria soltanto quando quest'ultimo abbia esercitato l'azione civile nei casi previsti dalla legge (articolo 69 Cpc) o sia intervenuto nel giudizio perché egli stesso avrebbe potuto promuoverlo. Fra tali ipotesi non rientra quella di controversia riguardante l'affidamento di figli minori ad uno o all'altro coniuge, Cassazione, sentenza 12 dicembre 1974 n. 4233, in Diritto di famiglia, 1975, p. 390, nonché per l'affermazione che la elencazione dei casi di intervento necessario del PM contenute nell'articolo 70 Cpc e tassativa, a fattispecie esclusiva essendo prevista, per ciascuna violazione, la nullità radiale che non può essere estesa, in via di interpretazione, ad ipotesi non espressamente considerate. Pertanto non e richiesto l'intervento necessario del PM nelle controversie per l'affidamento dei figli minori all'uno od all'altro coniuge, Cassazione, sentenza 25 gennaio 1968 n. 224.

I provvedimenti relativi alla prole nei giudizi di divorzio
Diversamente, con riguardo ai provvedimenti relativi alla prole nei giudizi di divorzio, peraltro, e, in particolare, per l'affermazione che nel giudizio di separazione personale tra coniugi, il Pm deve intervenire a pena di nullità (articolo 70 Cpc), ma non dispone di alcun potere, né di iniziativa, né di impugnativa della sentenza che lo conclude ex articolo 72 comma terzo Cpc (a differenza di quanto previsto in tema di divorzio, nel cui procedimento egli assume, invece, la qualità di litisconsorte in presenza di figli minori o incapaci, ed ha potere di impugnativa della decisione conclusiva anche in ordine agli interessi patrimoniali dei detti figli), con conseguente esclusione della sua qualità di litisconsorte necessario nel giudizio de quo, Cassazione, sentenza 14 maggio 2002 n. 6965.
Nel senso che dal 12 marzo 1987 è illegittimo l'articolo 710 Cpc, nel testo all'epoca vigente, nella parte in cui non prevede l'intervento obbligatorio del Pm nei giudizi per la modifica dei provvedimenti adottati in sede di separazione e riguardanti la prole ed è, illegittimo, ai sensi dell'articolo 27, legge 11 marzo 1953, n. 87, l'articolo 710 Cpc, nel testo risultante dall'articolo 1, legge 29 luglio 1988, n. 331, nella parte in cui non prevede la presenza obbligatoria del Pm nei giudizi per la modifica dei provvedimenti adottati in sede di separazione e riguardanti la prole, Corte cost., 9 novembre 1992 n. 416, in Giur. costit., 1992, p. 3921, con nota di Politi F., La limitazione degli effetti retroattivi delle sentenze di accoglimento tra incostituzionalità sopravvenuta e giudizio di ragionevolezza; in Giurisprudenza italiana, 1993, I, 1; c. 1152, con nota di Dalmotto E., Art. 710 c.p.c.: la corte costituzionale assimila separazione e divorzio ; in Giustizia civile, 1993, I, p. 2323 con nota di Morelle M.V., Illegittimità costituzionale «sopravvenuta».

Ancora sul ruolo del Pm
Sulla questione specifica si è osservato, altresì:
- in tema di ricorso per cassazione, avverso il decreto che ha deciso il reclamo sull'affidamento di un figlio di età minore, qualora il ricorrente non notifichi l'impugnativa all'altro genitore, che risulti essere l'unico contraddittore necessario, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, neppure consentendo l'integrazione del contraddittorio, ai sensi dell'articolo 331 Cpc, la notificazione effettuata dal ricorrente al Pm presso il giudice a quo, se non venga dimostrato uno specifico interesse del suo ufficio ad essere parte del giudizio, Cassazione, ordinanza 3 novembre 2021 n. 31498;
- qualora il Tribunale per i minorenni, nel disporre l'esclusione dall'esercizio della patria potestà per entrambi i genitori e l'affidamento del minore a persona diversa, a norma degli articoli 317 bis, 330 e 336 Cc, stabilisca a carico di uno dei genitori un contributo economico in favore del figlio, deve negarsi che il Pm possa proporre contro tale decreto ricorso per regolamento di competenza al fine di far valere i poteri del Tribunale ordinario in materia di statuizioni economiche a favore del minore, a nulla rilevando che l'adottato provvedimento di affidamento, in base alla testuale previsione dell'articolo 336 Cc possa esser emesso anche su ricorso del Pm, posto che il potere di impugnazione trova il confine della materia in cui può esercitarsi il potere di azione, e quest'ultimo può esplicarsi solo limitatamente all'esercizio della potestà e all'affidamento del minore, con esclusione di quanto attenga all'interesse economico dello stesso, non potendosi inoltre fondare la legittimazione al ricorso su un generico obbligo di tutela dell'interesse della legge incombente sul Pm, tale interesse essendo previsto solo in relazione al ricorso del Procuratore generale presso la Corte di cassazione ex art. 363 Cpc, Cassazione, sentenza 4 novembre 1997 n. 10779, in Giustizia civile, 1998, I, p. 392;
- la partecipazione del Pm al procedimento di separazione consensuale dei coniugi ex articoo 711 Cpc non è prevista da tale norma, né è desumibile, come necessaria, dalla disciplina di procedimenti camerali, senza che ciò determini dubbi di legittimità costituzionale in ordine alla citata norma, con riguardo ad ipotesi di applicazione della medesima, strumentale alla pronunzia di provvedimenti non concernenti l'affidamento della prole e cioè specificamente incidenti sullo «statuto» del minore, anche se la posizione del medesimo viene indirettamente contemplata ai fini della quantificazione delle prestazioni economiche stabilite in favore del coniuge affidatario, Cassazione, sentenza 14 luglio 1993 n. 7774.

La posizione del merito
Sui poteri del Pm in tema di provvedimenti relativi alla prole, in sede di merito, si è evidenziato, tra l'altro:
- in tema di negoziazione assistita per la soluzione consensuale della separazione personale, ed, in particolare, in ordine ai poteri di verifica da parte dell'organo giurisdizionale della corrispondenza delle condizioni pattuite all'interesse dei figli, posto che il parere del Pm è obbligatorio ma non certamente vincolante, deve ritenersi che il presidente del tribunale, rivalutate le condizioni, le ragioni addotte a sostegno dell'accordo e la documentazione allegata, possa, in difformità al parere del Pm, ravvisare, invece, l'adeguatezza delle condizioni e sufficientemente salvaguardati gli interessi della prole, così da potere autorizzare l'accordo, Tribunale di Palermo, sentenza 24 marzo 2015, in lanuovaproceduracivile.com, 2015;
- in ordine ai poteri di verifica dell'organo giurisdizionale della corrispondenza delle condizioni pattuite tra i coniugi all'interesse dei figli, posto che il parere del Pm è obbligatorio ma non vincolante, deve ritenersi che il presidente del tribunale, rivalutate le condizioni, le ragioni a sostegno dell'accordo e la documentazione allegata, possa, in difformità al parere del Pm, ravvisare invece l'adeguatezza delle condizioni e sufficientemente salvaguardati gli interessi della prole, Tribunale di Termini Imerese, sentenza 24 marzo 2015, in Giurisprudenza italiana, 2015, c. 1879, con nota di Tizi F., Prime riflessioni sui poteri presidenziali ex art. 6, comma 2 d.L. 132/2014 convertito nella L. n. 162/2014;
- quando l'accordo di separazione coniugale, raggiunto in sede di negoziazione assistita e trasmesso al Pm, non risponde all'interesse dei figli minori o maggiorenni economicamente non autosufficienti o inabili, il Pm lo trasmette al presidente del tribunale: questi fissa l'udienza di comparizione davanti a sé e invita le parti, ove non ritengano d'aderire ai rilievi del Pm, a depositare in tempo utile (nel caso di specie, fissato in dieci giorni prima dell'udienza) il ricorso congiunto di separazione consensuale ex articolo 711 Cpc; se i coniugi non compaiono all'udienza e non hanno depositato il ricorso congiunto, la procedura di negoziazione assistita s'intende rinunciata ed è archiviata con pronuncia di non luogo a provvedere, Tribunale di Torino, sentenza 15 gennaio 2015, in Famiglia e diritto, 2015, p. 390, con nota di Tommaseo F., Separazione per negoziazione assistita e poteri giudiziali a tutela dei figli: primi orientamenti giurisprudenziali; in Nuova giur. civ., 2015, I, p. 692, con nota di Nascosi A., I poteri del presidente del tribunale nell'ipotesi di diniego dell'accordo da parte del p.m. in sede di negoziazione assistita; in Giurisprudenza italiana, 2015, c. 1398, con nota di Ronco A., Negoziazione assistita ed accordi tra i coniugi: il ruolo del p.m. e del presidente del tribunale;
- nel giudizio di modificazione dei provvedimenti relativi all'affidamento della prole, conseguenti la separazione, è necessario l'intervento del Pm. Appello de L'Aquila, 18 maggio 1989, in Nuova giur. civ. 1990, I, 287, con nota di Cervale M. C., Giudizio per l'affidamento della prole - Intervento del p. m. .

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