Fermo che, come notato dalla Relazione illustrativa, disporre il passaggio dal rito ordinario a quello semplificato dopo lo scambio delle memorie integrative sarebbe privo di un'autentica utilità agli effetti pratici, deve evidenziarsi che attualmente, in virtù dell'abrogazione dell'articolo 183-bis, tale passaggio non può essere disposto: deve, infatti, ritenersi che, ove il giudice non provveda in tal senso in sede di verifiche preliminari, si verifica una preclusione e il processo deve proseguire nei binari del rito ordinario, non potendo più passare in quelli del procedimento semplificato. Ovviamente, quanto precede non impedisce che il giudice disponga il mutamento di rito a favore di quello del lavoro ex articolo 426 del Cpc
Volendo considerare complessivamente le novità introdotte dal correttivo rispetto all'articolo 171-bis, le medesime sono assai apprezzabili perché razionalizzano e disciplinano in modo più chiaro le verifiche preliminari.
Modifiche al codice di procedura civile: i possibili esiti delle verifiche preliminari (Dlgs 164/2024, articolo 3, comma 2, lettera h); Cpc, articolo 171-bis)
A tale fine il correttivo ha previsto che queste possono avere tre distinti possibili esiti che è opportuno considerare separatamente.
A) Innanzi tutto, nei casi previsti dagli articoli 102, comma 2, 107, 164, commi 2, 3, 5 e 6, 167, comma 2, 182, 269, comma 2, 271, 291, comma 1, ...
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