Il provvedimento non indicato come sentenza va semplicemente corretto se ne ha la natura
Si tratta di errore materiale non invalidante al pari della mancata intestazione di aver deciso "In nome del Popolo italiano"
La Corte di cassazione chiarisce che il provvedimento del giudice che definisce il giudizio - in base al contenuto e alla finalità emergenti - è nella sostanza una sentenza anche se non è formalmente indicata come tale. In sintesi, si tratta solo di errore materiale emendabile con la mera correzione. Stessa sorte per il provvedimento giurisdizionale che non riporti il nome del difensore della parte o l'intestazione "In nome del Popolo italiano". Non viene meno la natura intrinseca di sentenza per tali mancanze prive entrambe di effetti invalidanti.
Con la sentenza n. 22124/2021 la Cassazione penale ha respinto il ricorso della donna straniera attinta da un mandato d'arresto europeo, che contestava il vizio della decisione del giudice affermando che si trattasse di un'ordinanza e non di una sentenza come previsto dalla legge. Inoltre faceva rilevare la ricorrente che il provvedimento era privo - oltre dell'intestazione "in nome del popolo italiano" - anche dell'indicazione del nome del proprio difensore e della data di deposito in cancelleria.
La Cassazione respinge tutti e tre i profili del motivo di ricorso che contestavano la validità del provvedimento adottato dal giudice. In particolare su assenza del nome e dell'intestazione afferma che trattasi di meri errori materiali. Mentre sulla mancata indicazione della data di deposito in cancelleria la Cassazione fa rilevare che essa non è necessaria, o meglio è superata, dall'avvenuto deposito in udienza. E tale circostanza esplicitata nel testo della "sentenza" rendeva superflua l'indicazione del deposito in cancelleria. Infatti, la decisione che riporta in calce l'annotazione "letta e depositata in udienza" non richiede alcuna altra incomenza da parte del giudice