L'ANALISI DELLA DECISIONE
Il reato di concessione in locazione di un immobile a uso di casa di prostituzione è integrato dalla locazione di un immobile, del quale l'agente sia proprietario o amministratore, a scopo di esercizio di una casa di prostituzione, per tale dovendosi intendere qualsiasi luogo chiuso e noto dove chiunque possa accedere per ottenere prestazioni di carattere sessuale verso un corrispettivo, senza che siano richieste né l'esistenza di una struttura organizzata, né la predisposizione di locali specificamente attrezzati, fermo restando il solo requisito che nell'immobile siano presenti più di una persona dedite alla prostituzione.

1. La vicenda processuale
Per analizzare i profili d'interesse espressi nella sentenza in commento, è anzitutto opportuno sintetizzare gli sviluppi della relativa vicenda processuale. Nel provvedimento, il Tribunale di Udine afferma la penale responsabilità dell'imputato per il reato di cui all'art. 3, n. 2, l. 75/1958 perché, quale proprietario di un'abitazione, la concedeva in locazione a scopo di esercizio di una casa di prostituzione da parte di tre persone, facendosi corrispondere, dalle stesse, pro quota e in contanti...


