Il ricorso per Cassazione e la nozione di punto decisivo della controversia
Impugnazioni - Civili – Ricorso per cassazione - Motivi del ricorso - Vizi di motivazione - Motivi del ricorso - Articolo 360, comma I, n. 5, cod. proc. civ. nel testo modificato dal d.lgs. n. 40 del 2006 applicabile “ratione temporis” - Nuova formulazione - Fatto decisivo e controverso - Nozione - Preciso accadimento o circostanza - Irrilevanza delle mere questioni o argomentazioni - Conseguente inammissibilità del motivo irritualmente formulato.
L'articolo 360, comma I, n. 5, cod. proc. civ., nella formulazione risultante dalle modifiche introdotte dal d.lgs. 40/2006, prevede l'”omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione”, come riferita ad “un fatto controverso e decisivo per il giudizio” ossia ad un preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico - naturalistico, non assimilabile in alcun modo a “questioni” o “argomentazioni” che, pertanto, risultano irrilevanti, con conseguente inammissibilità delle censure irritualmente formulate.
• Corte di cassazione, sezione V, sentenza 8 ottobre 2014 n. 21152
Impugnazioni - Civili – Ricorso per Cassazione - Motivi del ricorso - Vizi di motivazione - Punto decisivo - Nozione
In tema di ricorso per cassazione costituisce fatto (o punto) decisivo ai sensi dell'articolo 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. quello la cui differente considerazione è idonea a comportare, con certezza, una decisione diversa.
• Corte di cassazione, sezione Lavoro, sentenza 31 luglio 2013 n. 18368
Impugnazioni - Civili – Ricorso per Cassazione - Motivi del ricorso - Vizi di motivazione - Punto decisivo - Nozione - Rilevanza sotto un duplice aspetto - Come qualificazione del fatto oggetto della motivazione viziata - Come idoneità del vizio a determinare una diversa decisione da parte del giudice del merito.
La nozione di punto decisivo della controversia, di cui al n. 5 dell'articolo 360 cod. proc. civ., sotto un primo aspetto si correla al fatto sulla cui ricostruzione il vizio di motivazione avrebbe inciso ed implica che il vizio deve avere inciso sulla ricostruzione di un fatto che ha determinato il giudice all'individuazione della disciplina giuridica applicabile alla fattispecie oggetto del giudizio di merito e, quindi, di un fatto costitutivo, modificativo, impeditivo od estintivo del diritto. Sotto un secondo aspetto, la nozione di decisività concerne non il fatto sulla cui ricostruzione il vizio stesso ha inciso, bensì la stessa idoneità del vizio denunciato, ove riconosciuto, a determinarne una diversa ricostruzione e, dunque, asserisce al nesso di casualità fra il vizio della motivazione e la decisione, essendo, peraltro, necessario che il vizio, una volta riconosciuto esistente, sia tale che, se non fosse stato compiuto, si sarebbe avuta una ricostruzione del fatto diversa da quella accolta dal giudice del merito e non già la sola possibilità o probabilità di essa. Infatti, se il vizio di motivazione per omessa considerazione di punto decisivo fosse configurabile sol per il fatto che la circostanza di cui il giudice del merito ha omesso la considerazione, ove esaminata, avrebbe reso soltanto possibile o probabile una ricostruzione del fatto diversa da quella adottata dal giudice del merito, oppure se il vizio di motivazione per insufficienza o contraddittorietà fosse configurabile sol perchè su uno specifico fatto appaia esistente una motivazione logicamente insufficiente o contraddittoria, senza che rilevi se la decisione possa reggersi, in base al suo residuo argomentare, il ricorso per cassazione ai sensi del n. 5 dell'articolo 360 si risolverebbe nell'investire la Corte di Cassazione del controllo sic et sempliciter dell'iter logico della motivazione, del tutto svincolato dalla funzionalità rispetto ad un esito della ricostruzione del fatto idoneo a dare luogo ad una soluzione della controversia diversa da quella avutasi nella fase di merito.
• Corte di cassazione, sezione Lavoro, sentenza 14 febbraio 2013 n. 3668
Impugnazioni - Civili – Ricorso per Cassazione - Motivi del ricorso - Vizi di motivazione - Vizio di omessa o insufficiente motivazione - Configurabilità - Condizioni
Il vizio di omessa o insufficiente motivazione, deducibile in sede di legittimità ex articolo 360, n. 5, cod. proc. civ., sussiste solo se nel ragionamento del giudice di merito, quale risulta dalla sentenza, sia riscontrabile il mancato o deficiente esame di punti decisivi della controversia e non può invece consistere in un apprezzamento dei fatti e delle prove in senso difforme da quello preteso dalla parte, perché la citata norma non conferisce alla Corte di legittimità il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico-formale e della correttezza giuridica, l'esame e la valutazione fatta dal giudice del merito al quale soltanto spetta di individuare le fonti del proprio convincimento e, a tale scopo, valutare le prove, controllarne l'attendibilità e la concludenza, e scegliere tra le risultanze probatorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione.
• Corte di cassazione, sezione Lavoro, sentenza 18 marzo 2011 n. 6288
Impugnazioni - Civili – Ricorso per Cassazione - Motivi del ricorso - Vizi di motivazione - Vizio di omessa o insufficiente motivazione - Configurabilità - Condizioni
Il vizio di omessa o insufficiente motivazione, deducibile in sede di legittimità ex articolo 360, n. 5, cod. proc. civ., sussiste solo se nel ragionamento del giudice di merito, quale risulta dalla sentenza, sia riscontrabile il mancato o deficiente esame di punti decisivi della controversia e non può invece consistere in un apprezzamento dei fatti e delle prove in senso difforme da quello preteso dalla parte, perché la citata norma non conferisce alla Corte di Cassazione il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico-formale e della correttezza giuridica, l'esame e la valutazione fatta dal giudice del merito al quale soltanto spetta di individuare le fonti del proprio convincimento e, all'uopo, valutare le prove, controllarne l'attendibilità e la concludenza, e scegliere tra le risultanze probatorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione.
• Corte di cassazione, sezione Lavoro, sentenza 23 dicembre 2009 n. 27162