Il ricorso Cedu non blocca lo sgombero del bene confiscato alla criminalità organizzata
In caso di accoglimento del ricorso l'adeguamento alla pronuncia internazionale non obbliga automaticamente alla revoca
Se in base alle regole dell'ordinamento italiano il decreto di confisca è definitivo nulla impedisce di procedere allo sgombero del bene, neanche il ricorso pendente davanti alla Corte europea dei diritti dell'uomo contro la misura di prevenzione. Il Consiglio di Stato lo afferma con la sentenza n. 7866/2020 . L'acquisizione del bene a cui viene impressa una nuova destinazione in base agli articoli 45 e 45 bis del Dlgs 159/2011 è legittimata dalla definitività del provvedimento di confisca come stabilito dall'articolo 27 del medesimo Dlgs.
Definitivo - cioè passato in giudicato - è il decreto non impugnato nei termini, ormai ricorribile solo attraverso il meccanismo della revisione, o contro il quale il ricorso per cassazione sia stato rigettato o dichiarato inammissibile.
La definitività dipende quindi dall'applicazione delle norme interne statali e non dall'eventuale prosecuzione della contestazione della misura per violazioni della Convenzione europea dei diritti dell'uomo. Per cui la pendenza di un giudizio davanti alla Corte Cedu non può bloccare la diretta conseguenza della confisca: lo sgombero. E non è neanche detto che, in caso di accoglimento del ricorso, la conseguenza di doversi adeguare alla pronuncia sia quella della restituzione dell'immobile sgomberato.