Il ricorso di soci e società non viola il litisconsorzio necessario
Accertamento - Irpef - Ricorso soci e società - Litisconsorzio necessario - Società non operativa
Il fatto che nella specie la socia accomandante abbia impugnato separatamente l'avviso di accertamento relativo al proprio reddito personale ai fini irpef non è manifestazione, quindi, di una avvenuta violazione del litisconsorzio necessario, perché, partecipando la stessa anche al giudizio sul reddito della società, la sentenza resa in questo giudizio è ad essa pienamente opponibile – sia in senso favorevole che sfavorevole – ai fini del giudizio sul proprio reddito personale.
• Corte di Cassazione, sezione tributaria, sentenza 20 giugno 2018 n. 16204
Processo tributario - Avviso di rettifica - Ricorso tributario proposto da uno dei soci o dalla società - Ipotesi di litisconsorzio necessario
Il ricorso tributario proposto da uno dei soci o dalla società anche avverso un solo avviso di rettifica riguarda inscindibilmente sia la società che tutti i soci (salvo il caso in cui questi prospettino questioni personali. In tali casi ricorre una ipotesi di litisconsorzio necessario originario tra tutti questi soggetti (Sez. 6-5, n. 20488 del 2015). La partecipazione di tutti i soci al presente giudizio, relativo al reddito societario, fa sì che la sentenza resa in questo giudizio sia ad essi opponibile. In questo modo non viene violato l'articolo 14 del D.lgs. n. 54/92 secondo cui se l'oggetto del ricorso riguarda più soggetti tutti devono essere parte nello stesso processo.
• Corte di Cassazione, sezione tributaria, sentenza 20 giugno 2018 n. 16204
Irpef - Società di persone - Ricorso tributario - Avviso di rettifica - Coinvolti sia i soci che la società - Ipotesi di litisconsorzio necessario
Il ricorso tributario proposto, anche avverso un solo avviso di rettifica, da uno dei soci o dalla società riguarda inscindibilmente sia la società che tutti i soci (salvo il caso in cui questi prospettino questioni personali,); cosicché in tali casi ricorre una ipotesi di litisconsorzio necessario originario tra tutti questi soggetti.
• Corte di Cassazione, sezione VI, sentenza 12 ottobre 2015 n. 20488
Tributi locali (comunali, provinciali, regionali) - Tributi locali posteriori alla riforma tributaria del 1972 - Imposta regionale sulle attività produttive (Irap) - Assimilabilità all'Ilor - Sussistenza - Imputazione “per trasparenza” ai soci - Conseguenze - Litisconsorzio necessario dei soci nel giudizio di accertamento dell'Irap dovuta dalla società.
L'Irap è imposta assimilabile all'Ilor, in quanto essa ha carattere reale, non è deducibile dalle imposte sui redditi ed è proporzionale, potendosi, altresì, trarre profili comuni alle due imposte dagli articoli 17, comma 1, e 44 del d.lgs. n. 446 del 1997. Ne consegue che, essendo l'Irap imputata per trasparenza ai soci, ai sensi dell'articolo 5 del D.P.R. n. 917 del 1986, sussiste il litisconsorzio necessario dei soci medesimi nel giudizio di accertamento dell'Irap dovuta dalla società.
• Corte di Cassazione, sezioni Unite, sentenza 20 giugno 2012 n. 10145
Tributi (in generale) - Contenzioso tributario (disciplina posteriore alla riforma tributaria del 1972) - Procedimento - In genere - Litisconsorzio necessario nel processo tributario - Accertamento in rettifica delle dichiarazioni dei redditi di società di persone e associazioni - Ricorso proposto da alcuni dei soggetti interessati - Litisconsorzio necessario originario - Sussistenza - Fondamento - Conseguenze.
In materia tributaria, l'unitarietà dell'accertamento che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone e delle associazioni di cui all'articolo 5 d.P.R. 22/12/1986 n. 917 e dei soci delle stesse e la conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascun socio, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili ed indipendentemente dalla percezione degli stessi, comporta che il ricorso tributario proposto, anche avverso un solo avviso di rettifica, da uno dei soci o dalla società riguarda inscindibilmente sia la società che tutti i soci - salvo il caso in cui questi prospettino questioni personali -, sicchè tutti questi soggetti devono essere parte dello stesso procedimento e la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni soltanto di essi; siffatta controversia, infatti, non ha ad oggetto una singola posizione debitoria del o dei ricorrenti, bensì gli elementi comuni della fattispecie costitutiva dell'obbligazione dedotta nell'atto autoritativo impugnato, con conseguente configurabilità di un caso di litisconsorzio necessario originario. Conseguentemente, il ricorso proposto anche da uno soltanto dei soggetti interessati impone l'integrazione del contraddittorio ai sensi dell'articolo 14 d.lgs. 546/92 (salva la possibilità di riunione ai sensi del successivo articolo 29) ed il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorzi necessari è affetto da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, anche di ufficio.
• Corte di Cassazione, sezioni Unite, sentenza 4 giugno 2008 n. 14815
Finanze e tributi - Contenzioso tributario - Litisconsorzio - Società e associazioni ex articolo 5 del Dpr 917/1986 - Rettifica della dichiarazione - Impugnazione - Da parte della società o di un singolo socio - Litisconsorzio necessario nei confronti degli altri soci (e della società) - Sussiste - Conseguenze.
In tema di accertamento dei redditi prodotti in forma associata, di cui all'articolo 5 del Dpr 597/1973 (ora articolo 5 del Dpr 917/1986), l'unitarietà dell'accertamento ai fini dell'imposta locale sui redditi dovuta dalla società e ai fini delle imposte sui redditi dei singoli soci, prescritta dall'articolo 40 del Dpr 600/1973 importa che il ricorso proposto da uno dei soci o dalla società, anche avverso un solo avviso di rettifica riguarda inscindibilmente la società e i soci (salvo che questi prospettino questioni personali) i quali devono essere parte dello stesso processo e la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni soltanto di essi, trattandosi di una fattispecie di litisconsorzio necessario originario. Deriva da quanto precede, pertanto - da un lato - che il ricorso proposto da uno soltanto dei soggetti interessati, destinatario di un atto impositivo, apre la strada al giudizio necessariamente collettivo e il giudice adito in primo grado deve ordinare l'integrazione del contraddittorio (a meno che non si possa disporre la riunione dei ricorsi proposti separatamente e se, questi sono diversi innanzi al giudice preventivamente adito) - dall'altro - che il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari è nullo per violazione del principio del contraddittorio e tale nullità è rilevabile in ogni stato e grado del giudizio, anche d'ufficio.
• Corte di Cassazione, sezioni Unite, sentenza 4 giugno 2008 n. 14815