GiurisprudenzaCivile

Il “semplice” bonifico genitore-figlio non è di per sé sottoposto a imposta

di Angelo Busani

N. 14

guida-al-diritto

La sentenza di Cassazione 7442/2024 si riferisce a un episodio di donazione indiretta effettuata mediante un bonifico bancario “Svizzera su Svizzera”, confessata da un contribuente al fisco italiano nell’ambito di una procedura di collaborazione volontaria in base alla legge 186/2014

Massima

  • Fisco - Tributi erariali indiretti - Imposta di successione e donazione - Articolo 56-bis, comma 1, Dlgs n. 346 del 1990 - Liberalità diverse dalle donazioni - Soggezione a imposta di donazione - Esenzione dall’obbligo di registrazione - Irrilevanza - Condizioni - Dichiarazione resa dall’interessato nell’ambito di procedimenti diretti all’accertamento di tributi - Valore dell’attribuzione - Rilevanza. (Cc, articolo 769; decreto legislativo 31 ottobre 1990 n. 346, articolo 56-bis)

    In tema di imposta sulle donazioni, l’articolo 56-bis, comma 1, del Dlgs 31 ottobre 1990 n. 346, va interpretato nel senso che le liberalità diverse dalle donazioni, ossia tutti quegli atti di disposizione mediante i quali viene realizzato un arricchimento (del donatario) correlato a un impoverimento (del donante) senza l’adozione della forma solenne del contratto di donazione tipizzato dall’articolo 769 Cc, e che costituiscono manifestazione di capacità contributiva, sono accertate e sottoposte ad imposta (con l’aliquota dell’8%) – pur essendo esenti dall’obbligo della registrazione - in presenza di una dichiarazione circa la loro esistenza, resa dall’interessato nell’ambito di procedimenti diretti all’accertamento di tributi, se sono di valore superiore alle franchigie oggi esistenti (€ 1.000.000 per coniuge e parenti in linea retta, € 100.000 per fratelli e sorelle, € 1.500.000 per persone portatrici di handicap) (Principio enunciato in motivazione, ai sensi dell’articolo 384 Cpc). (M. Fin.)

  • Fisco - Tributi erariali indiretti - Imposta di successione e donazione - Dichiarazione ex articolo 56-bis, comma 1, Dlgs.n. 346 del 1990 - Liberalità diverse dalle donazioni – Istanza volta ad avvalersi della procedura di collaborazione volontaria ed il rientro dei capitali detenuti all’estero – È tale (Cc, articolo 769: decreto legge 28 giugno 1990 n. 167, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 1990 n. 227, articolo 4; Dlgs 31 ottobre 1990 n. 346, articolo 56-bis)

    In tema di imposta sulle donazioni, la dichiarazione prevista dall’articolo 56-bis, comma 1, lettera a), del Dlgs 31 ottobre 1990, n. 346, al fine dell’accertamento e della sottoposizione all’imposta delle liberalità diverse dalle donazioni (nella specie, di una donazione informale avente ad oggetto il trasferimento, mediante bonifico bancario dal conto corrente del donante al conto corrente del donatario, di attività finanziarie detenute all’estero), può provenire, oltre che dal donatario, anche dal donante e può essere rappresentata anche dall’istanza volta ad avvalersi della procedura di collaborazione volontaria ed il rientro dei capitali detenuti all’estero, quando la donazione abbia avuto ad oggetto le attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori dal territorio dello Stato, spontaneamente emerse per volontà dell’autore della violazione degli obblighi di dichiarazione di cui all’articolo 4, comma 1, del decreto legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227 (Principio enunciato in motivazione, ai sensi dell’articolo 384 Cpc) (M. Fin.)

Le liberalità diverse dalle donazioni, vale a dire tutti quegli atti di disposizione mediante i quali viene realizzato un arricchimento del donatario correlato a un impoverimento del donante senza l’adozione della forma dell’atto pubblico sono soggette a imposta di donazione (con l’aliquota dell’8 per cento), pur essendo esenti dall’obbligo della registrazione, qualora sussista una dichiarazione circa la loro esistenza, resa dall’interessato nell’ambito di procedimenti diretti all’accertamento di...