Amministrativo

Il sindaco non può far riallacciare l'acqua all'utente moroso

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di Francesco Clemente

I sindaci non possono ordinare a chi gestisce il servizio idrico il ripristino immediato della fornitura di acqua a chi non paga la bolletta poiché il Comune è estraneo al rapporto contrattuale utente-gestore. L’ha ribadito il Tar del Lazio, sezione di Latina, in cinque sentenze analoghe depositate il 2 novembre (n. 711/2015), accogliendo le tesi di Acea SpA, gestore del servizio idrico integrato dell’Ato 5 Lazio Meridionale-Frosinone, contro le ordinanze emesse dai sindaci di Torrice, Cassino e Alatri - tre degli 85 Comuni serviti - a difesa di alcuni cittadini-utenti con rubinetti chiusi per gravi morosità (da 3mila fino a 20mila euro).

Secondo Acea, gli atti violavano le norme sulle «competenze del sindaco e del presidente della provincia» fissate dal Testo unico degli enti locali (comma 5, articolo 50, Dlgs n. 267/2000) poiché non esistevano o non indicavano pericoli per l’igiene e la salute pubblica, tutelavano «esclusivamente gli interessi dell’utente privato», e si basavano su irrilevanti «aspetti di natura socio-assistenziale». Per i Comuni, invece, il gestore non poteva procedere al distacco completo del servizio, ma soltanto alla riduzione del flusso col cosiddetto «minimo vitale».

I giudici, annullando le ordinanze e confermando la recente giurisprudenza (Tar Cagliari, sentenza n. 855/2015), hanno spiegato che «il Sindaco non può intervenire con l’ordinanza prevista dall’articolo 50, comma 5, Tuel a vietare al gestore del servizio idrico l’interruzione della fornitura nei confronti di singoli utenti morosi, poiché in questo caso si realizza uno sviamento di potere, che vede il Comune, estraneo al rapporto contrattuale gestore–utente, impedire al medesimo gestore di azionare i rimedi di legge tesi ad interrompere la somministrazione di acqua nei confronti di utenti non in regola con il pagamento della prevista tariffa, e ciò a prescindere dall’imputabilità di siffatto inadempimento a ragioni di ordine sociale». Ciò, si è precisato, poiché «all’Autorità comunale non può essere riconosciuto un ruolo nello svolgersi del rapporto di utenza tra il soggetto gestore del Sii ed il destinatario della fornitura idrica, ed in ordine al suo sviluppo contrattuale».

In ogni caso se si ipotizzasse «(...) una sorta di “dinamica di rapporti” tra Autorità comunale e gestore del servizio, lo strumento amministrativo utilizzabile non potrebbe legittimamente rinvenirsi nell’ordinanza ex articolo 50 citato, che, in carenza dei presupposti di contingibilità (...) e di urgenza, risulta essere del tutto sproporzionato rispetto all’obiettivo da raggiungere (...». L’ordinanza è stata invece ammessa (Tar Catanzaro n. 358/2012) quando a non pagare era lo stesso Comune-utente e lo “stop” non riguardava solo singole utenze.

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