Società

Il socio di S.r.l. che ha ceduto in pegno la propria quota ha diritto di impugnare la delibera assembleare

Nota a Corte di Cassazione, sez. I civile, ordinanza del 10 giugno 2024, n. 16047

Con ordinanza del 10 giugno 2024, n. 16047, la Suprema Corte, in tema di diritti del socio di S.r.l. che abbia dato in pegno la propria quota, ha affermato che, alla luce del combinato disposto degli artt. 2471-bis e 2352 c.c., “il socio, la cui quota sia stata ceduta in pegno, conserva pur sempre il diritto a impugnare la deliberazione assembleare cui abbia partecipato il creditore pignoratizio, non potendo certo ritenersi che il voto favorevole di quest’ultimo precluda al titolare della partecipazione l’esercizio dei poteri amministrativi derivanti dal proprio status e, tra questi, quello di impugnare le deliberazioni contrarie alla legge o all’atto costitutivo”.

La pronuncia in commento origina dall’annullamento di una delibera assembleare di approvazione del bilancio da parte della Corte d’appello di Roma, la quale, in riforma della decisione di primo grado, ha ritenuto la stessa affetta da un vizio di carenza di informazione, non risultando depositato presso la sede sociale il progetto di bilancio oggetto di successiva approvazione, né alcuna documentazione relativa alle scritture contabili utilizzate per la sua redazione.

Il giudice di secondo grado ha altresì ritenuto legittimata l’attrice, sebbene la società convenuta ne avesse contestato la carenza di legittimazione ad impugnare, posto che il creditore pignoratizio - che aveva partecipato all’assemblea in relazione alla quota di cui l’attrice era titolare - aveva votato favorevolmente la proposta di bilancio.

Avverso la sentenza ha proposto ricorso per Cassazione la società convenuta, lamentando, inter alia, l’erronea mancata dichiarazione del difetto di legittimazione dell’attrice ad impugnare in considerazione della circostanza per cui il creditore pignoratizio avesse partecipato all’assemblea esprimendo voto favorevole, in quanto legittimato all’esercizio dei diritti sociali ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 2352 e 2471-bis c.c.

La Suprema Corte, tuttavia, ha rigettato il motivo di ricorso di cui sopra affermando che il voto del creditore pignoratizio, per quanto riferito alla quota della socia attrice, non sarebbe stato espresso in rappresentanza di quest’ultima, bensì in sua sostituzione, di talché quanto deliberato in assemblea con il contributo del voto espresso dal creditore pignoratizio, in luogo della medesima, avrebbe vincolato tanto il primo quanto la seconda, solo ove tale voto si fosse consolidato per effetto della mancata impugnazione. Diversamente, ove non si rinvenga un espresso conferimento del potere di rappresentanza, anche sostanziale, da parte del socio al creditore pignoratizio, quest’ultimo è, sì, legittimato a partecipare all’assemblea in luogo del primo, ma tale sostituzione non è suscettibile di privare il socio del diritto di esercitare i suoi diritti amministrativi connessi a quello di voto, quale quello di contestare la validità dell’assemblea impugnandone la delibera.

L’art. 2471-bis c.c., che disciplina il pegno della partecipazione, infatti, rinvia espressamente all’art. 2352 c.c., nel quale è chiaramente previsto che al creditore pignoratizio spetta in via esclusiva il diritto di voto in assemblea ma che, ai sensi del sesto comma, in assenza di diversa pattuizione, il socio pignorato conserva i diritti amministrativi diversi da quelli inerenti al solo diritto di voto, tra i quali rientra per interpretazione pacifica anche quello di impugnare la deliberazione considerata illegittima.

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*A cura di Antonio Martini (Partner – CBA Studio Legale e Tributario), Ilaria Canepa (Senior Associate – CBA Studio Legale e Tributario), Alessandro Botti (Associate – CBA Studio Legale e Tributario), Arianna Trentino (Trainee – CBA Studio Legale e Tributario)

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