Rassegne di Giurisprudenza

Immutabilità della contestazione disciplinare e limiti all'introduzione di circostanze nuove

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a cura della Redazione Diritto

Contestazione disciplinare - Immutabilità - Difese del lavoratore - Circostanze nuove - Irrilevanza.
Il fatto contestato ben può essere ricondotto ad una diversa ipotesi disciplinare (dato che, in tal caso, non si verifica una modifica della contestazione, ma solo un diverso apprezzamento dello stesso fatto), ma l'immutabilità della contestazione preclude al datore di lavoro di far poi valere, a sostegno della legittimità del licenziamento stesso, circostanze nuove rispetto a quelle contestate, tali da implicare una diversa valutazione dell'infrazione anche diversamente tipizzata dal codice disciplinare apprestato dalla contrattazione collettiva, dovendosi garantire l'effettivo diritto di difesa che la normativa sul procedimento disciplinare, di cui alla L. n. 300 del 1970, art. 7, assicura al lavoratore incolpato.
• Corte di cassazione, sezione lavoro, ordinanza 15 giugno 2022, n. 19314

Lavoro - Lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) - Estinzione del rapporto - Licenziamento individuale - Disciplinare corrispondenza tra addebito contestato e addebito posto a fondamento della sanzione disciplinare - Necessità - Mutamento dell'incolpazione - Limiti - Fattispecie.
Il principio di necessaria corrispondenza tra addebito contestato e addebito posto a fondamento della sanzione disciplinare, che vieta di infliggere un licenziamento sulla base di fatti diversi da quelli contestati, può ritenersi violato qualora il datore di lavoro alleghi, nel corso del giudizio, circostanze nuove che, in violazione del diritto di difesa, implicano una diversa valutazione dei fatti addebitati, salvo si tratti di circostanze confermative, in relazione alle quali il lavoratore possa agevolmente controdedurre, ovvero che non modifichino il quadro generale della contestazione. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, rispetto ad una contestazione relativa ad irregolarità nella negoziazione di titoli di credito, commesse da un dipendente di un istituto credito, non aveva valutato, ai fini della sussistenza della giusta causa, il diverso addebito, specificato solo nel corso del giudizio, della richiesta di prestiti ad un cliente per far fronte ad una forte esposizione debitoria).
• Corte di cassazione, sezione lavoro, sentenza 25 marzo 2019, n. 8293

Lavoro subordinato - Licenziamento individuale per motivi disciplinari - Contestazione preventiva degli addebiti - Specificità - Immutabilità - Funzione di garanzia - Conseguenze - Modifiche di circostanze irrilevanti - Configurabilità - Condizioni.
I principi di specifica contestazione preventiva degli addebiti e di necessaria corrispondenza fra quelli contestati e quelli addotti a sostegno del licenziamento disciplinare (o di ogni altra sanzione), posti dall'art. 7 dello statuto dei lavoratori in funzione di garanzia del lavoratore, non escludono in linea di principio modificazioni dei fatti contestati concernenti circostanze non significative rispetto alla fattispecie, il che ricorre quando le modificazioni non configurano elementi integrativi di una diversa fattispecie di illecito disciplinare, non risultando in tal modo preclusa la difesa del lavoratore.
• Corte di cassazione, sezione lavoro, sentenza 9 luglio 2018, n. 17992

Lavoro - Lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) - Estinzione del rapporto - Licenziamento individuale - Disciplinare licenziamento disciplinare - Atto di contestazione ed atto di recesso - Principio di immutabilità della contestazione - Fondamento - Fattispecie.
In tema di licenziamento disciplinare, il fatto contestato ben può essere ricondotto ad una diversa ipotesi disciplinare (dato che, in tal caso, non si verifica una modifica della contestazione, ma solo un diverso apprezzamento dello stesso fatto), ma l'immutabilità della contestazione preclude al datore di lavoro di far poi valere, a sostegno della legittimità del licenziamento stesso, circostanze nuove rispetto a quelle contestate, tali da implicare una diversa valutazione dell'infrazione anche diversamente tipizzata dal codice disciplinare apprestato dalla contrattazione collettiva, dovendosi garantire l'effettivo diritto di difesa che la normativa sul procedimento disciplinare, di cui all'art. 7 st.lav., assicura al lavoratore incolpato. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che aveva ritenuto illegittimo il licenziamento disciplinare intimato ad un addetto alla riscossione del pedaggio autostradale, per una contestazione di impossessamento, mediante sottrazione, e indebito uso di una tessera prepagata a scalare - cd. VIACARD - ritirata dall'apparecchiatura automatica, mutata in sede contenziosa in impossessamento a seguito di smarrimento della tessera da parte del titolare, al momento della sua utilizzazione presso il casello autostradale).
• Corte di cassazione, sezione lavoro, sentenza 10 novembre 2017, n. 26678