Lavoro

Impiego pubblico e procedimento disciplinare di altro dipendente: sì all'accesso agli atti

Il TAR Lazio, all'esito del giudizio, riconosceva la fondatezza delle tesi sostenute dal ricorrente e, per l'effetto, condannava l'Amministrazione a fornirgli copia della documentazione richiesta.

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di Lorenzo Gigliati*

Il TAR Lazio offre un'importante (in quanto assolutamente nuova) pronuncia in tema di accesso agli atti di un dipendente avente ad oggetto il fascicolo del procedimento disciplinare di altro dipendente.

Il caso era piuttosto singolare in quanto entrambi i dipendenti erano stati coinvolti nella medesima vicenda per la quale sono stati poi sanzionati. Successivamente all'irrogazione della sanzione disciplinare, uno dei due dipendenti chiedeva di accedere agli atti presenti nel fascicolo relativo al procedimento disciplinare instaurato nei confronti dell'altro dipendente coinvolto.

L'Ufficio responsabile, tuttavia, negava l'accesso a tale documentazione poiché "ai procedimenti disciplinari afferirebbero dati sensibili, tutelati dall'ordinamento giuridico in maniera assimilabile a quelli giudiziari, ai sensi dell'art. 24, co. 7 della legge n. 241/90."Avverso tale diniego ricorreva il dipendente.

Il TAR Lazio, all'esito del giudizio, riconosceva la fondatezza delle tesi sostenute dal ricorrente e, per l'effetto, condannava l'Amministrazione a fornirgli copia della documentazione richiesta.

Il ricorrente, infatti, rivestiva la qualità di soggetto coinvolto in un comportamento disciplinarmente rilevante e che, pertanto, vantava un interesse qualificato all'ostensione degli atti del procedimento disciplinare avviato nei confronti dell'altro soggetto coinvolto in tali condotte disciplinarmente rilevanti. In particolare, poi, la necessità di difesa dei propri diritti in altra sede (rispetto alle quali può essere utile acquisire gli atti dell'istruttoria disciplinare) rendeva necessaria l'acquisizione degli atti.

n ogni caso la richiesta di accesso agli atti è indifferente allo scopo ultimo per cui viene esercitata (Cons. Stato Sez. V, 9/3/2020, n. 1664) e, dunque, la legittimazione per l'accesso non può essere valutata facendo riferimento alla legittimazione della pretesa sostanziale sottostante, essendo tale valutazione ultronea e sintomo di eccesso di potere, oltre che di violazione di legge.

Il ricorrente, dunque, ha dato dimostrazione del possesso di un "interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata" alla conoscenza degli atti del procedimento disciplinare originato dai medesimi fatti nei quali lo stesso è stato coinvolto.

In particolare, ha osservato il Collegio, la mera afferenza degli atti ad un procedimento disciplinare non è idonea ad imporre un bilanciamento rafforzato tra interessi contrapposti al pari di quanto avviene con riferimento alla categoria dei "dati sensibili e giudiziari": il procedimento disciplinare rimane un procedimento amministrativo di carattere sanzionatorio e, come tale, estraneo all'ambito di applicabilità dell'eccezione all'accesso relativa alla categoria dei "dati sensibili e giudiziari".

L'interesse per la pronuncia in commento si osserva poiché non si riscontrano precedenti per l'impiego pubblico in tema di accesso agli atti del procedimento disciplinare avviato nei confronti di altro dipendente. Diverso, invece, il tema dell'ampia legittimazione che la giurisprudenza riconosce per l'accesso ai documenti del procedimento disciplinare, anche nei confronti dell'autore di un esposto dal quale sia originato un procedimento disciplinare (T.A.R., Milano, sez. III , 28/09/2020, n. 1721).

*a cura dell'avv. Lorenzo Gigliati

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