Civile

In caso di mancata notifica della cartella l’estratto di ruolo è autonomamente impugnabile

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Giampaolo Piagnerelli

Nel contenzioso tributario l’estratto di ruolo è un atto autonomamente impugnabile. A precisarlo la Cassazione con l'ordinanza n. 20611/2016. La Corte ha ricordato, infatti, che pur trattandosi di un atto proprio dell'Amministrazione, tuttavia quando il contribuente sia venuto a conoscenza della pretesa tributaria solo grazie all’estratto di ruolo al cittadino deve essere concesso di impugnare l'atto anche se la norma sembrerebbe escluderlo (si veda il comma 3 dell'articolo 19 del Dlgs 546/1992). In caso contrario, infatti, ci sarebbe un'illegittima compressione del diritto alla difesa.

La vicenda - Nel caso concreto è stato proposto ricorso con diversi motivi nei confronti di Equitalia Sud spa che ha resistito con controricorso per la cassazione della sentenza della Ctr Campania. Quest'ultima, in riforma della decisione di primo grado, aveva dichiarato inammissibili i ricorsi proposti dal contribuente avverso gli estratti di ruolo relativi alle cartelle esattoriali rientranti nella giurisdizione (esclusiva) delle Commissione tributaria. Con il primo motivo rubricato violazione degli articoli 19 del Dlgs 546/1992 e 100 del cpc (impugnabilità del ruolo) il ricorrente censura la commissione tributaria regionale della Campania per avere dichiarato inammissibile l'impugnazione del ruolo perché atto interno all'Amministrazione. Sulla questione decisamente interessante erano intervenute diverse sentenze delle commissioni tributarie (tra le tante si ricordi Ctp Lecce, sentenza 15 gennaio 2015 n. 1782; Ctp Bari sentenza n. 27/09/13 e Ctp Frosinone sentenza n. 65/05/14) e una Cassazione (n. 19704/2015). Sulla base di ciò pertanto il contribuente può impugnare la cartella di pagamento dalla quale a causa dell'invalidità della relativa notifica sia venuto a conoscenza della pretesa solo attraverso un estratto di ruolo rilasciato su sua richiesta dal concessionario della riscossione. E il diritto del contribuente non può certamente essere messo in discussione dal comma 3 dell'articolo 19 del Dlgs 546/1992 che elenca tassativamente gli atti autonomamente impugnabili e tra i quali non rientra l’estratto di ruolo.

Il verdetto della Corte - Tuttavia la Corte ricorda che - sulla base di una lettura costituzionalmente orientata - si deve ritenere che “l'impugnabilità dell'atto precedente non notificato unitamente all'atto successivo notificato – impugnabilità prevista dalla norma – non costituisca l'unica possibilità di far valere l'invalidità della notifica di un atto del quale il contribuente sia comunque venuto a conoscenza e quindi non escluda la possibilità di far valere l'invalidità stessa anche prima, giacchè l'esercizio del diritto alla tutela giurisdizionale non solo può essere compromesso, ritardato, reso più difficile o gravoso ove non ricorra la stringente necessità di garantire diritti o di interessi di pari rilievo, rispetto ai quali si ponga un concreto problema di reciproca limitazione”. Nel caso concreto il giudice di merito (Ctr Campania) con la sentenza n. 6016/50/2014 del 16 giugno 2014 non si è attenuto al richiamato principio ed erroneamente ha finito per ritenere assorbiti gli ulteriori motivi di appello relativi all'invalidità o meno della notifica delle cartelle in esame, presupposto indefettibile per l'impugnazione del ruolo. Punto, quindi, a favore del cittadino che ha visto riconosciuto il superiore diritto alla tutela di un proprio diritto costituzionalmente garantito rispetto a quanto tassativamente previsto dalla norma.

Corte di cassazione -Sesta sezione civile - Ordinanza 12 ottobre 2016 n. 20611

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