In Gazzetta: la tortura è reato dal 18 luglio
È il vigore dal 18 luglio il reato di tortura, inserito nel Codice penale, che punisce con la reclusione fino a 10 anni chi provoca sofferenze fisiche o psichiche a una persona, privata della libertà personale e affidata alla sua custodia. La legge 110/2017 (si veda il Sole 24 Ore del 6 luglio) approdata nella Gazzetta ufficiale 166 del 18 luglio , prevede la reclusione da un minimo di 4 a un massimo di 10 anni, quando il fatto è il risultato di più condotte o se comporta un trattamento inumano e degradante per la dignità della persona.
Il tetto si alza, da 5 a 12 anni, se i fatti sono commessi da pubblici ufficiali, a meno che le sofferenze non siano il risultato dell’esecuzione di misure che, legittimamente privano o limitano i diritti. Le pene lievitano anche in conseguenza di lesioni, arrivando a 30 anni in caso di morte dovuta a maltrattamenti e all’ergastolo se la morte è causata volontariamente. Punita anche l’istigazione alla tortura da parte del pubblico ufficiale.
La norma modifica inoltre l’articolo 191 del Codice penale per prevedere l’inutilizzabilità nel processo delle informazioni ottenute con la tortura, che valgono solo come prova per affermare la responsabilità dell’autore del reato. Messa nero su bianco, attraverso un intervento sull’articolo 19 del testo unico sull’immigrazione (Dlgs 286/1998), l’impossibilità di respingere, espellere o estradare una persona verso uno Stato, se esistono fondati motivi per ritenere che questa rischi di essere torturata.
Nel valutare tale pericolo pesa la consapevolezza dell’esistenza nel Paese di eventuale destinazione, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Infine è negata qualunque forma di immunità agli stranieri processati o condannati per il reato di tortura.
Legge 14 luglio 2017 n. 110 - Gazzetta ufficiale 18 luglio 2017 n.166