Amministrativo

Incentivi Fer, legittimi i divieti sull’«artato» frazionamento degli impianti

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di Gianluigi Delle Cave

Il Tar Lazio, con la sentenza n. 185/2019, ha bocciato il ricorso contro il Dm 23 giugno 2016 sugli incentivi Fer. In particolare, la ricorrente lamentava l'illegittimità, sotto diversi profili, delle previsioni di cui all'artiocolo 29 del Dm relative al cosiddetto «artato frazionamento».

La tesi del ricorrente - Il ricorso sollevava tre questioni:
a) l’artato frazionamento non sarebbe legittimato da alcuna fonte di rango primario né sarebbe espressivo di un principio generale dell'ordinamento;
b) il decreto ministeriale, nell'attribuire al Gse il potere di disporre la decadenza dagli incentivi in caso di artato frazionamento, avrebbe individuato un'ulteriore – diversa – ipotesi di violazione rilevante secondo l'articolo 42 del Dlgs 28/2011, posta al di fuori dello specifico procedimento previsto dai commi 5 e 6 di quest'ultima disposizione (vale a dire l'invio da parte del Gestore al ministero degli elementi per la definizione della disciplina sui controlli; eventuale recepimento da parte del ministero in apposito decreto);
c) in ogni caso, l'articolo 29 comminerebbe la decadenza dagli incentivi in conseguenza dell'accertamento di un frazionamento degli impianti senza tuttavia operare alcuna graduazione degli effetti in base alle specifiche caratteristiche della fattispecie, alla gravità della condotta, all'intensità dell'elemento soggettivo e alle conseguenze economiche, con violazione del principio di proporzionalità dell'azione amministrativa (anche in ragione all'assenza di adeguata comparazione con l'interesse del privato).

La posizione del Tar - Il Tar ha affermato, in primo luogo, che il divieto di artato frazionamento deve essere considerato quale «principio generale e immanente dell'ordinamento di settore» – pertanto non introdotto ex novo dal Dm – e rispondente alla finalità di impedire indebiti effetti di sovra-incentivazione in conseguenza di scelte dettate «non già da ragioni di tipo tecnico-imprenditoriale, connesse come tali all'attività di produzione dell'energia elettrica, ma da opzioni di tipo esclusivamente amministrativo».
Il giudice di primo grado, poi, nel richiamare l'articolo 11, comma 1, del Dm 31 gennaio 2014 (relativo alle cosiddette “violazioni rilevanti”) – per cui, anche al di fuori delle ipotesi espressamente previste dal Dm, qualora il Gse rilevi violazioni, elusioni o inadempimenti cui consegua l'indebito accesso agli incentivi, dispone comunque il rigetto dell'istanza ovvero la decadenza dagli incentivi nonché l'integrale recupero delle somme eventualmente già erogate – ha specificato come «l'artato frazionamento sia ascrivibile alle violazioni “innominate” di cui al secondo periodo del comma in esame («violazioni, elusioni o inadempimenti cui consegua l'indebito accesso agli incentivi»; […]), con conseguente riconducibilità di tale condotta al decreto “controlli”».

Tar Lazio -Sezione III-ter - Sentenza 7 gennaio 2019 n. 185

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