Incidente agli alunni, scuola responsabile anche se c'è esternalizzazione della vigilanza
L'esternalizzazione delle funzioni di vigilanza sui minori non comporta un esonero dalla responsabilità del Miur, in quanto sussiste sempre per l'istituto scolastico un dovere di protezione nei confronti degli alunni, che permane sino a quando il minore non passa sotto la sorveglianza del genitore. Ad affermarlo è la Cassazione, con l'ordinanza 20285/2019, confermando la responsabilità del Ministero per un episodio dannoso verificatosi all'uscita della scuola, nonostante vi era una cooperativa incaricata di vigilare sull'uscita degli alunni.
La vicenda - La controversia prende le mosse da un incidente occorso ad un bambino il quale, mentre correva verso l'uscita della scuola, urtava la mano sulla vetrata della porta d'ingresso procurandosi un taglio al polso con rottura di tendini e nervi e con importanti residui postumi invalidanti e permanenti. Il Tribunale, e successivamente la Corte d'appello, ritenevano responsabile dell'incidente il Ministero dell'Università, dell'Istruzione e della Ricerca, sia per omessa vigilanza da parte del personale scolastico ex articolo 1218 del codice civile, sia per omessa custodia ex articolo 2051 Cc. In sostanza, per i giudici di merito vi era una responsabilità contrattuale "da contatto sociale qualificato", per non aver vigilato sul minore fino a quando all'uscita della scuola vi fosse l'assunzione della posizione di garanzia da parte del genitore; e vi era anche una responsabilità extracontrattuale per non aver messo in sicurezza la vetrata della porta d'ingresso della scuola, il cui impatto con la mano dell'alunno aveva provocato il danno.
La decisione - Il Miur non accetta però il verdetto e si rivolge in Cassazione, sottolineando un aspetto non valorizzato dai giudici di merito, ovvero la presenza di un contratto con una società cooperativa «cui era assegnato il compito di vigilare sugli alunni nel periodo immediatamente successivo al termine degli orari di lezione». Ciò avrebbe comportato l'assenza di responsabilità in capo al Ministero.
Anche per i giudici di legittimità, tuttavia, il verdetto non cambia, non rilevando in punto di responsabilità l'incarico esterno affidato alla cooperativa. Ebbene, la Corte spiega, quanto ai profili di responsabilità extracontrattuale, che il danno è stato causato dal cattivo stato di manutenzione della porta della scuola, mentre la condotta dell'alunno, che ha urtato la vetrata della stessa, non ha avuto «un'interferenza logico-causale», in quanto condotta «del tutto prevedibile ex ante».
Ciò rileva, secondo il Collegio, anche in relazione ai profili di responsabilità contrattuale, perché «le condizioni di pericolo per i terzi» avrebbero richiesto «una maggiore cura nella custodia dei minori in fase di uscita». In altri termini, la pericolosità della porta avrebbe richiesto un impegno maggiore nella vigilanza degli alunni e nelle «modalità di sorveglianza effettuate in concreto dalla cooperativa affidataria». L'aver esternalizzato la funzione di vigilanza sugli alunni, in sostanza, non comporta affatto un esonero dalla responsabilità, in quanto il dovere di protezione permane in capo all'istituto scolastico «fino a quando non intervenga un altro soggetto ugualmente responsabile, chiamato a succedere nell'assunzione dei doveri connessi alla relativa posizione di garanzia».
Corte di cassazione – Sezione lavoro – Ordinanza 26 luglio 2019 n. 20285