Penale

Indagini difensive: stretta sulle ipotesi di nullità del verbale

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di Patrizia Maciocchi

L'atto scritto dal legale, nell'ambito delle indagini difensive, ha gli stessi effetti e del verbale redatto dal Pubblico ministero. E può ritenersi nullo solo se c'è incertezza assoluta sulle persone intervenute o se manca la sottoscrizione dell'avvocato o del sostituto che lo ha redatto, ma non se il dichiarante non lo ha firmato foglio per foglio.

La Corte di cassazione, con la sentenza 2049, fa una stretta sulle ipotesi di nullità del verbale della difesa e lo fa dopo aver fatto chiarezza sulla portata della legge 397/2000 sulle indagini difensive, con la quale è stato potenziato il ruolo svolto dal difensore nel processo penale. Una norma – sottolinea la Cassazione – con la quale è stata introdotta una disciplina organica delle indagini, che ha tipizzato gli atti che possono essere svolti dalla difesa. Tra questi ci sono i colloqui delle persone ritenute a conoscenza dei fatti. Nel caso esaminato il giudice aveva bollato come inutilizzabili le dichiarazioni di tre persone, presenti al momento dei fatti contesati all'imputato, poi condannato per violenza sessuale.

Il Gip non aveva considerato utile il verbale perché mancava la firma dei dichiaranti in ogni pagina. Per la Cassazione una scelta sbagliata che comprime il diritto di difesa. I giudici della terza sezione penale, ricordano che il difensore assume la veste di pubblico ufficiale quando redige il verbale e non può, neppure nell'interesse del suo assistito, manipolare le informazioni raccolte. Un limite alla libertà del difensore che si impone perché la prova dichiarativa assunta dal difensore sia affidabile al pari di quella della pubblica accusa.

La Suprema corte è consapevole della giurisprudenza di legittimità che ritiene esistente, per la validità dell'atto l'obbligo di firma in ogni foglio del dichiarante, ma non la condivide. Per i giudici il difensore ha un obbligo di lealtà, pena il reato di falso ideologico in atto pubblico. Una garanzia di fedeltà che deve indurre a ridurre al minimo le ipotesi di nullità dei verbali. Un atto che può essere disatteso dunque solo se i dubbi sono relativi alle persone intervenute o se manca la firma del difensore o del suo sostituto

Corte di cassazione – Sezione III – Sentenza 17 gennaio 2019 n.2049

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