Amministrativo

Informativa antimafia, l'opposizione è di competenza del giudice amministrativo

Il Consiglio di Stato fissa il bilanciamento tra le esigenze della Pa e il rispetto dei diritti individuali incisi dal provvedimento prefettizio

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di Paola Rossi

Con due sentenze Palazzo Spada chiarisce il perimetro del giudizio di opposizione all'interdittiva antimafia e l'indipendenza di tale verifica giurisdizionale dal giudizio della prevenzione penale.

Giudizio di opposisione all'interdittiva
La competenza in caso di opposizione da parte dell'imprenditore contro il provvedimento prefettizio interdittivo per il rischio di infiltrazioni mafiose, compete senza dubbio al giudice amministrativo. E ciò, anche se tocca diritti individuali del ricorrente. Infatti, l'interdittiva incide sicuramente anche su diritti individuali, compreso quello al lavoro per il mantenimento di sé e della famiglia. Nella valutazione del giudice amministrativo non vengono infatti in rilievo tali diritti in via del tutto autonoma, in quanto vengono necessariamente per fini pubblici tenuti in considerazione in un rapporto bilanciato con altri interessi definibili "superindividuali". Inoltre, il giudice amministrativo è chiamato non a definitivamente pronunciare sulla successiva incidenza dell'interdittiva prefettizia sui diritti individuali, ma solo ad accertare la legittimità del provvedimento alla luce delle situazioni di fatto al momento sussistenti che hanno condotto a una prognosi negativa sull'indipendenza dell'impresa dal rischio di infiltrazioni da parte della criminalità organizzata. Questo, in sintesi, quanto detto dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 957/2021, dove si afferma esplicitamente che i diritti individuali meritevoli di tutela nel giudizio amministrativo sulla legittimità dell'informativa antimafia, degradano a interessi legittimi di fronte alle garanzie che vanno assicurate all'azione della pubblica amministrazione e all'intera collettività.
Il Consiglio di Stato nel rilevare come tali giudizi incidono non solo sulla capacità dell'impresa a operare con la Pa fa rilevare il contenuto dell'articolo 8 del Cpa che, appunto, afferma che il giudice amministrativo nelle materie in cui non ha giurisdizione esclusiva conosce, senza efficacia di giudicato, di tutte le questioni pregiudiziali o incidentali relative a diritti, la cui risoluzione sia necessaria per pronunciare sulla questione principale. Restano riservate all'autorità giudiziaria ordinaria le questioni pregiudiziali concernenti lo stato e la capacità delle persone, salvo che si tratti della capacità di stare in giudizio, e la risoluzione dell'incidente di falso. E, conclude dicendo che le questioni di capacità, menzionate dal secondo comma dell'articolo 8, sono quelle "pregiudiziali", ossia quelle « logicamente condizionanti lo scrutinio dell'esercizio del potere, laddove le penetranti limitazioni all'esercizio dell'attività d'impresa costituiscono un effetto degradatorio dell'esercizio del potere autoritativo posto a presidio di un rilevante interesse pubblico». È stata respinta, per irritualità, la questione di legittimità costituzionale promossa dal ricorrente sull'assenza della garanzia, costituita dal limite dei mezzi di sostentamento dell'interessato, come prevista dalla disciplina delle misure di prevenzione. Come la garanzia del diritto al lavoro prevista per il detenuto. Ma seppure la questione non è stata giudicata priva di elementi da approfondire, i giudici amministrativi fanno rilevare come sia preminente l'interesse pubblico di evitare infiltrazioni mafiose in una visione probabilistica rispetto al diritto al sostentamento non ponibile sullo stesso piano della garanzia di poter lavorare, ma in un perscrso riabilitativo e, soprattutto, posto sotto vigilanza continua dell'autorità giudiziaria.

Incidenza del giudizio di prevenzione penale
Con la sentenza n. 1049/2021 il Consiglio di Stato chiarisce, invece, che non produce effetti diretti sulla valutazione del rischio di infiltrazione della criminalità organizzata la pronuncia del giudice della prevenzione penale, per cui non scatta un accertamento vincolante, con efficacia di giudicato. Viene anche affrontata la questione relativa all'illegittimità costituzionale dell'attuale disciplina delle relazioni fra la prevenzione amministrativa e quella penale antimafia. Sotto la lente vi è la soglia di ammissione al controllo giudiziario, e la pretesa disparità di trattamento che si creerebbe fra un'impresa, giudicata a rischio d'infiltrazione dalla Prefettura, ma non dal giudice della prevenzione penale (al punto da non essere ammessa al controllo giudiziario), e l'impresa che invece, superando tale soglia, e dunque presentando un maggior rischio d'infiltrazione ("non occasionale"), paradossalmente si gioverebbe di un regime più favorevole, consistente nella prosecuzione (sia pure controllata) dell'attività d'impresa. La questione non è posta in maniera sufficiente per il rinvio pregiudiziale alla Consulta in quanto difetta la rilevanza nel giudizio a quo: le condizioni di accesso al controllo giudiziario, andrebbe sollevata in quella sede giurisdizionale. Tanto che la questione stessa era stata argomentata dall'appellante davanti al Consiglio di Stato con riferimento al contrasto tra pronunce della prima sezione penale della Corte di cassazione e delle sue sezioni Unite penali.
La decisione del Consiglio di Stato precisa anche che la valutazione del giudice della prevenzione penale si fonda su parametri non sovrapponibili alla ricognizione probabilistica del rischio di infiltrazione, che costituisce invece presupposto del provvedimento prefettizio, e che si colloca successivamente. Non è pertanto casuale che nella sistematica normativa il controllo giudiziario (e le relative valutazioni: inclusa quella sull'ammissione) presupponga l'adozione dell'informativa: rispetto alla quale rappresenta un post factum. Non si può pretendere di sindacare la legittimità del provvedimento prefettizio alla luce delle risultanze della successiva delibazione di ammissibilità al controllo giudiziario, finalizzato proprio a un'amministrazione dell'impresa immune da infiltrazioni criminali. Diversi sono gli elementi fattuali considerati – anche sul piano diacronico – nelle due diverse sedi, ma soprattutto perché diversa è la prospettiva d'indagine.

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