Civile

Ingiunzione e mediazione, improcedibile senza l’opposto

La mancata partecipazione della banca invitata travolge il decreto emesso

immagine non disponibile

di Marco Marinaro

Deve essere dichiarata l’improcedibilità, con la revoca del decreto ingiuntivo opposto, una volta rilevata l’assenza ingiustificata al primo incontro di mediazione della banca opposta invitata dalla parte opponente che aveva avviato la procedura. Sono le conclusioni cui perviene il Tribunale di Forlì (estensore Picci) con una sentenza del 2 febbraio 2020, resa in un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo in materia bancaria.

Nella vicenda oggetto della decisione la mediazione è stata attivata dalla parte opponente e la banca opposta, pur regolarmente invitata, non è comparsa al primo incontro così che il mediatore ha dato atto dell’impossibilità di dare corso alla procedura.

La motivazione posta a base della sentenza trae fondamento dalla pronuncia 19596/2020 delle Sezioni unite, secondo cui nei processi di opposizione a decreto ingiuntivo l’onere di promuovere la mediazione è a carico della parte opposta. Di conseguenza, se non è avviata, deve essere dichiarata l’improcedibilità con la revoca del decreto ingiuntivo.

Il Tribunale procede anche a una “rilettura” delle sentenze della Suprema corte che si sono pronunciate sulla partecipazione personale in mediazione, sulla delegabilità di tale partecipazione oltre che sulla effettività della stessa (sentenze 8473 e 18068 del 2019). Infatti, il Tribunale aderisce all’orientamento di quella giurisprudenza di merito secondo cui «un semplice incontro tra i soli difensori delle parti, ancorché muniti di procura speciale per la partecipazione alla mediazione, non sia consentito dal momento che in seno alla procedura la funzione del legale è quella di mera assistenza alla parte comparsa» in quanto «la presenza personale delle parti in mediazione è una condizione imprescindibile».

Ciò significa che la corretta instaurazione del procedimento di mediazione (che può consentire di superare la fase di “filtro”) costituisce «condizione necessaria ma non ancora sufficiente per ritenere assolto l’onere di attivazione della procedura, e conseguentemente avverata la condizione di procedibilità».

Seguendo dunque l’impostazione delle Sezioni unite il Tribunale incentra la motivazione sul rilievo secondo cui «l’intero sistema processuale si fonda sulla figura dell’onere». Per cui «se occorre mantenere fermo l’onere di attivazione della procedura di mediazione in capo sempre alla stessa parte, a prescindere dal rito, con ciò identificando nell’attore - e quindi, in capo alla parte convenuta opposta nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo -, il soggetto tenuto a promuovere la mediazione, allora l’improcedibilità non può che essere annessa alla domanda, e quindi, conseguire all’omissione (e alla mancata presenza personale) dell’attore in mediazione».

In conclusione, dunque, la parte onerata è sempre la banca opposta anche se invitata in mediazione e alla sua assenza ingiustificata in mediazione consegue inevitabilmente la declaratoria di improcedibilità.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©