Civile

Invalidi: amministrazione di sostegno e non interdizione se bisogna solo gestire la pensione

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di Andrea Alberto Moramarco

Il discrimine tra l'interdizione e l'amministrazione di sostegno non è rappresentato dal grado di invalidità di cui la persona è affetta, ma dalla differenza qualitativa delle operazioni da svolgere. Di conseguenza, nel caso in cui si tratta semplicemente di gestire l'entrata pensionistica del soggetto invalido e di poche altre ordinarie operazioni, è da preferire l'amministrazione di sostegno, istituto maggiormente rispettoso della dignità dell'individuo. Questo è quanto affermato nella sentenza del Tribunale di Benevento n. 104/2019.

Il caso - Al Tribunale veniva richiesta l'interdizione di un'anziana signora, proprietaria di un piccolo terreno agricolo e beneficiaria di pensione e di indennità di accompagnamento per entrate complessive di circa 1400 euro. La donna versava in una condizione di disorientamento temporale e spaziale tale da avere bisogno di un'assistenza continua, per gli atti elementari della vita, come vestirsi o lavarsi, e non riusciva a comprendere la realtà circostante, né tantomeno a riconoscere i suoi familiari. L'esame cui veniva sottoposta dai giudici e la documentazione medica a supporto confermavano poi tale situazione di invalidità grave.

Prevale l'amministrazione di sostegno - Ciononostante, il Collegio opta per il meno invasivo strumento dell'amministrazione di sostegno, in considerazione della scarsa consistenza del patrimonio disponibile e della semplicità delle operazioni da svolgere in favore della signora. Ebbene, i giudici si rifanno a quanto affermato dalla Cassazione circa l'ambito di applicazione degli istituti dell'interdizione e dell'amministrazione di sostegno, sottolineando come il «discrimine non è rappresentato dal quoziente di invalidità da cui la persona debole è affetta, bensì, piuttosto, dalla differenza qualitativa delle concrete situazioni poste al vaglio del giudice, per cui, per esempio, una pluralità di interessi ed affari da controllare inducono, in ipotesi di gravità dell'invalidità affliggente il proposto per la misura, a propendere per l'interdizione, mentre rimane preferibile, poiché molto meno mortificante per la persona, l'amministrazione di sostegno ove gli interessi da tutelare non siano così numerosi».

In sostanza, precisano i giudici, se si tratta di attività semplice e tale da non pregiudicare gli interessi del soggetto, prevale l'amministrazione di sostegno, «che si fa preferire non solo sul piano pratico, in considerazione dei costi meno elevati e delle procedure più snelle, ma altresì su quello etico -sociale, per il maggior rispetto della dignità dell'individuo».
Tale ultima situazione, conclude il Tribunale, è proprio quella che si verifica nel caso in esame, nel quale si tratta solo della gestione del piccolo terreno di proprietà e delle entrate ordinarie, previdenziali e assistenziali, della signora: benché essa sia «obiettivamente non autonoma e non in grado di attendere autonomamente ai propri interessi», la scarsità degli interessi da seguire e da gestire fanno propendere per il «più duttile e meno invasivo strumento dell'amministrazione di sostegno».

Tribunale Benevento - Sezione civile - Sentenza 18 gennaio 2019 n. 104

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