Civile

Ipocatastali in misura fissa non estensibili a piani di riqualificazione urbana al pari del recupero

di Paola Rossi

Le agevolazioni fiscali sulle imposte ipocatastali previste dalla legge per i trasferimenti immobiliari ricadenti in aree oggetto di piano di recupero non si applicano alle medesime operazioni realizzate all'interno di aree interessate da programmi integrati di riqualificazione urbana. La Corte di cassazione con l'ordinanza n. 7387/ 2020 ha operato il distinguo tra le due ipotesi di intervento varate dal Comune e le relative conseguenze fiscali per chi fa atti di compravendita nelle zone da "recuperare" o da "riqualificare".

La vicenda - Nel caso oggetto della decisione erano state revocate dall'Agenzia delle entrate le agevolazioni fruite dalla società acquirente un immobile in base agli articoli 5 della legge 168/1982 e 27 della legge 457/1978, perché tali norme si riferiscono ai piani di recupero e non ai programmi integrati riqualificativi nel cui ambito insisteva il bene acquistato. Le commissioni di merito tributarie competenti avevano entrambe annullato gli avvisi di pagamento e la relativa cartella di pagamento in quanto ritenevano assimilabili le due diverse ipotesi. Al contrario di quanto affermato dalla Cassazione che accoglie il ricorso del Fisco, i giudici di primo e secondo grado sussitente il diritto all'applicazione in misura fissa delle imposte di registro e catastali.

La differenza marcata dalla Corte - La corte nega un'interpretazione estensiva delle norme agevolative, e lo fa partendo dalla differenza tra le due tipologie di intervento. E fa rilevare che il recupero disciplina puntualmente le attività da realizzare: risanamento, conservazione, ricostruzione o miglior utilizzo dei beni interessati. Diversamente, i programmi integrati di riqualificazioneprevedono interventi meno limitati arrivando a ricomprendervi casi di pura edificazione finalizzati a una nuova riorganizzazione urbana. Le due tipoogie si distinguo anche per le procedure di approvazione e attuazione. Il recupero, di regola, è oggetto di inizativa privata che rappresenti i tre quarti del valore degli immobili interessati, in base all'imponibile catastale. E normalmente viene approvato dal Comune e realizzato dalle parti private. Invece la riqualificazione è proponibile da soggetti pubblici e privati, singoli o consorziati, e il relativo programma approvato dal Comune viene realizzato con il più ampio concorso tra pubblico e privato.

Corte di cassazione - Sezione tributaria- Ordinanza 17 marzo 2020 n.7387

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