Ipoteca, gli errori di trascrizione “gravi” sono su identità debitore e creditore, ammontare somma o identificazione bene
Il giudice territoriale, ha osservato la Suprema corte con l’ordinanza 4 luglio 2024 n. 18367, con argomentato convincimento, ha ritenuto le discrasie nella nota di iscrizione inidonee a ingenerare incertezza su elementi essenziali
In tema di costituzione dell’ipoteca, i soli errori della nota di iscrizione suscettibili di comportare l’invalidità ex art. 2841 Cc dell’iscrizione ipotecaria, non ovviabili con lo strumento della rettifica, sono quelli che inducono incertezza su elementi essenziali quali l’identità del debitore e del creditore, l’ammontare del credito o l’identificazione del bene dato in garanzia, palesandosi l’omissione o l’incertezza in ordine agli altri aspetti emendabile con lo strumento anzidetto. Nella vicenda...