Le vicende al vaglio della Corte di Cassazione

Il 14 aprile 2026 innanzi alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione saranno discusse alcune questioni rimesse dalla Prima Sezione civile con le ordinanze interlocutorie nn. 20122 e 20129 del 18 luglio 2025, concernenti uno dei nodi più delicati e controversi in materia di cittadinanza italiana iure sanguinis. La fissazione dell’udienza rappresenta un passaggio di assoluto rilievo sistematico, sia per il contrasto giurisprudenziale che le Sezioni Unite sono chiamate a comporre, sia per il numero elevatissimo di situazioni, giudiziali e non, che potrebbero essere direttamente o indirettamente incise dall’enunciazione del principio di diritto.

Tra gli operatori del diritto, tra gli studiosi della materia e soprattutto tra i privati che attendono da anni una risposta definitiva sul proprio status civitatis, l’attesa è divenuta particolarmente intensa.

La prima questione al vaglio delle Sezioni Unite

Il punto centrale riguarda l’interpretazione da attribuire agli articoli 7 e 12 della legge n. 555 del 1912, emersa con particolare evidenza a partire dal 2022 e divenuta da allora oggetto di un contrasto giurisprudenziale sempre più marcato, sia nella giurisprudenza di merito sia in quella di legittimità.

In termini essenziali, la questione concerne i casi nei quali il figlio di cittadino italiano, nato all’estero e considerato dal paese di nascita cittadino di quel paese, si trovi ad essere coinvolto negli effetti della successiva naturalizzazione straniera del genitore durante la sua minore età. Il contrasto ruota attorno al coordinamento tra l’articolo 7 della legge n. 555 del 1912, che storicamente è stato interpretato come norma idonea a consentire la conservazione della cittadinanza italiana al soggetto bipolide dalla nascita sino ad eventuale rinuncia una volta raggiunta la maggiore età, e l’articolo 12, comma 2, della medesima legge, che disciplina invece la perdita della cittadinanza da parte dei figli minori del genitore che perda la cittadinanza italiana e faccia acquistare ai figli una cittadinanza straniera.

Proprio su tale coordinamento si è prodotto il contrasto che le Sezioni Unite sono ora chiamate a dirimere. Un primo orientamento, ormai ben noto, ritiene che l’articolo 12, comma 2, debba trovare applicazione anche nei confronti dei minori bipolidi dalla nascita, valorizzando la ratio storica della norma e la concezione dell’unità di cittadinanza del nucleo familiare propria dell’epoca. Un diverso orientamento, invece, ritiene che per i soggetti rientranti nella previsione dell’articolo 7 operi un regime speciale, incompatibile con l’applicazione automatica dell’articolo 12, comma 2, e tale da escludere la perdita della cittadinanza italiana per effetto della mera naturalizzazione del genitore, almeno nei casi in cui il minore fosse già cittadino anche dello Stato estero fin dalla nascita.

Non si tratta di una questione meramente esegetica o storica. La risposta delle Sezioni Unite è destinata a incidere su migliaia di procedimenti e su un numero potenzialmente enorme di posizioni soggettive, poiché dalla soluzione di questo problema dipende, in moltissimi casi, la continuità o meno della linea di trasmissione della cittadinanza italiana per discendenza.

Sotto questo profilo, le ordinanze interlocutorie del luglio 2025 avevano già il merito di mettere chiaramente a fuoco la natura nomofilattica della questione. Non solo perché il contrasto emerso dal 2022 in avanti aveva raggiunto un grado di stabilizzazione incompatibile con il permanere di orientamenti paralleli, ma anche perché la soluzione interpretativa non può non confrontarsi con elementi letterali, sistematici e storici di particolare delicatezza. È sufficiente ricordare, a tale proposito, il rilievo che nelle ordinanze viene attribuito al verbo “acquistino” contenuto nell’articolo 12, comma 2, e dunque alla possibilità di distinguere, già sul piano lessicale, tra chi acquista una cittadinanza straniera in un momento successivo e chi invece la possiede fin dalla nascita. Ed è altrettanto significativo che nello stesso dibattito siano state richiamate, a sostegno dell’uno o dell’altro orientamento, tanto la prassi amministrativa storicamente consolidata quanto il recente indirizzo giurisprudenziale formatosi in sede di legittimità.

La seconda questione al vaglio delle Sezioni Unite

In via preliminare, le Sezioni Unite sono state chiamate a pronunciarsi anche su una seconda questione, non meno rilevante e per certi versi ancora più ampia nelle sue ricadute: quella relativa all’applicabilità ratione temporis del d.l. 28 marzo 2025, n. 36, convertito con modificazioni nella legge 23 maggio 2025, n. 74, che ha radicalmente mutato il quadro normativo del riconoscimento della cittadinanza italiana per discendenza di sangue.

È noto che la novella normativa del 2025 ha introdotto, in deroga al regime previgente, una disciplina fortemente restrittiva, stabilendo che è considerato non avere mai acquistato la cittadinanza italiana chi sia nato all’estero, anche prima dell’entrata in vigore della norma, e sia in possesso di altra cittadinanza, salvo il ricorrere di alcune specifiche condizioni, tra le quali quella del riconoscimento già richiesto in via amministrativa o giudiziale entro le ore 23:59 del 27 marzo 2025. Si tratta di una modifica di sistema che ha immediatamente sollevato interrogativi profondi circa la sua portata intertemporale e, in particolare, circa la possibilità di applicarla a soggetti già nati prima dell’entrata in vigore del decreto-legge, ma che non abbiano ancora ottenuto il riconoscimento in sede amministrativa o giudiziale.

L’interesse per la decisione delle Sezioni Unite, dunque, riguarda una platea vastissima di potenziali discendenti di cittadini italiani che attendono di comprendere se le nuove norme del 2025 possano spiegare effetti rispetto a situazioni sorte anteriormente, incidendo in via sostanziale su uno status che, secondo l’impostazione tradizionale, si acquista per nascita e non per effetto dell’atto ricognitivo successivo. In tale prospettiva, la pronuncia delle Sezioni Unite sulla portata temporale del nuovo articolo 3-bis della legge n. 91 del 1992 sarà osservata con attenzione eccezionale, perché da essa potrebbe dipendere la sorte di molte domande, attuali e future, di riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis.

Su questo specifico versante, l’udienza del 14 aprile 2026 assume un rilievo ulteriore anche alla luce del recente comunicato stampa diramato dalla Corte Costituzionale il 12 marzo 2026, all’esito dell’udienza dell’11 marzo precedente, nella quale era stata discussa la questione di legittimità costituzionale del d.l. n. 36 del 2025, convertito nella legge n. 74 del 2025, con riferimento anche alla lamentata retroattività della nuova disciplina. Nel comunicato, in attesa del deposito della sentenza, la Consulta ha reso noto di avere dichiarato in parte non fondate e in parte inammissibili le questioni sollevate dal Tribunale di Torino.

Di particolare rilievo, ai fini che qui interessano, è il passaggio nel quale la Corte Costituzionale ha anticipato di avere ritenuto non fondate le censure formulate con riferimento all’articolo 3 della Costituzione, nella parte in cui il giudice rimettente denunciava l’arbitrarietà della distinzione tra chi aveva chiesto l’accertamento della cittadinanza prima del 28 marzo 2025 e chi lo aveva chiesto, o lo avrebbe chiesto, successivamente, nonché la lesione dei diritti quesiti derivante dalla presunta efficacia retroattiva della norma. È evidente che, pur nella diversità del sindacato costituzionale rispetto alla funzione nomofilattica demandata alla Corte di Cassazione (ed in particolare alle Sezioni Unite), questo dato è destinato a entrare inevitabilmente nell’orizzonte argomentativo delle Sezioni Unite.

Resta infatti da comprendere quale spazio residui, sul piano dell’interpretazione ordinaria e del diritto intertemporale, per una lettura della novella normativa rispettosa del sistema e coerente con i principi generali dell’ordinamento (anche derivanti dalla consolidata giurisprudenza della Suprema Corte), nonché con i principi derivanti dal diritto dell’Unione europea. Il fatto che la Corte Costituzionale avrebbe, secondo quanto anticipato nel comunicato, escluso la fondatezza della censura riferita alla violazione dell’articolo 3 Cost. rispetto alla distinzione tra domande presentate prima e dopo il 28 marzo 2025 non esaurisce, infatti, tutti i problemi esegetici e sistematici che l’applicazione della nuova disciplina continua a porre, né impedisce alle Sezioni Unite di individuare la corretta portata temporale delle norme nell’ambito della funzione loro propria.

In questa prospettiva, l’udienza del 14 aprile 2026 si presenta come uno snodo decisivo per la potenziale definizione di un quadro interpretativo idoneo ad incidere sul rapporto tra disciplina storica della cittadinanza, nuovi limiti introdotti dal legislatore del 2025 e principi generali che governano l’efficacia della legge nel tempo. La concentrazione, in una medesima sede nomofilattica, della questione relativa agli articoli 7 e 12 della legge n. 555 del 1912 e di quella relativa all’applicabilità ratione temporis del d.l. n. 36 del 2025 convertito nella legge n. 74 del 2025 conferisce alla decisione imminente una portata che travalica di gran lunga i tre giudizi nei quali il rinvio è stato disposto.

Riproduzione riservata Ⓒ