Civile

L'accertamento anticipato è possibile se si tratta di società fallita

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a cura della Redazione di PlusPlus24 Diritto

Tributi - Dichiarazione di fallimento - Verifica contribuente - Avviso di accertamento - Nessuna osservanza del termine.
La dichiarazione di fallimento del contribuente sottoposto a verifica fiscale giustifica l'emissione dell'avviso di accertamento senza l'osservanza del termine dilatorio sia perché l'Erario ha urgenza di intervenire nella procedura concorsuale, sia perché il contribuente fallito perde la capacità di gestire il patrimonio. Pertanto, il termine per la presentazioni di richieste non è compatibile con l'attività del curatore.
•Corte di cassazione, sezione tributaria, ordinanza 5 febbraio 2019 n. 3294

Fallimento - Dichiarazione - Emissione dell'avviso di accertamento senza osservanza del termine di 60 giorni - Art. 12, comma 7, L. n. 212 del 2000 - Legittimità dell'emissione ante tempus dell'avviso di accertamento - Ratio - Necessità dell'Erario di procurarsi tempestivamente il titolo utile per insinuarsi nel passivo fallimentare.
La dichiarazione di fallimento giustifica l'emissione anticipata dell'avviso di accertamento senza osservanza del termine dilatorio, a prescindere dalla sua esternazione all'interno dell'atto impositivo. Questo in quanto l'effetto derogatorio opera in virtù delle ragioni dell'urgenza dell'Erario di munirsi di un titolo utile per chiusura in perdita dell'esercizio sociale.
•Corte di cassazione, sezione tributaria, sentenza 11 aprile 2018 n. 8892

Tributi (in generale) - Accertamento tributario (nozione) - Avviso di accertamento - In genere termine di cui all'art. 12, comma 7, della l. n. 212 del 2000 - Fallimento del contribuente - Applicabilità - Esclusione - Ragioni.
La dichiarazione di fallimento del contribuente sottoposto a verifica fiscale giustifica l'emissione dell'avviso di accertamento senza l'osservanza del termine dilatorio di cui all'art. 12, comma 7, della l. n. 212 del 2000, da un lato, in ragione dell'urgenza correlata alla necessità dell'Erario di intervenire nella procedura concorsuale, senza che rilevi la possibilità di un'insinuazione tempestiva al passivo, poiché detto intervento può essere funzionale a proporre opposizioni volte a contestare le posizioni di altri creditori e, da un altro, in quanto il contribuente fallito perde la capacità di gestire il proprio patrimonio, sicché il detto termine per la presentazione di osservazioni e richieste risulta incompatibile con l'attività del curatore, che è svolta sotto la vigilanza del giudice delegato e del comitato dei creditori, stante l'onere informativo nei confronti di tali soggetti.
•Corte di cassazione, sezione tributaria, sentenza 11 aprile 2018 n. 8892

Tributi (In generale) – Accertamento tributario – Avviso di accertamento – In genere - Termine di cui all'art. 12, comma 7, della l. n. 212 del 2000 - Inosservanza - Possibilità - Ragioni di urgenza - Fallimento del contribuente - Sussistenza - Necessità di esternazione – Esclusione.
In materia di garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, l'intervenuta dichiarazione di fallimento di quest'ultimo giustifica l'emissione dell'avviso di accertamento senza l'osservanza del termine dilatorio di cui all'art. 12, comma 7, della l. n. 212 del 2000, a prescindere dalla sua esternazione all'interno dell'atto impositivo, non richiesta dallo Statuto del contribuente, né da altra specifica disposizione, discendendo l'urgenza dalla necessità dell'Erario di procurarsi tempestivamente il titolo utile per insinuarsi al passivo fallimentare.
•Corte di cassazione, sezione tributaria, sentenza 28 giugno 2016 n. 13294

Tributi (In generale) – Contenzioso tributario (Disciplina posteriore alla riforma tributaria del 1972) - Procedimento – Disposizioni comuni ai vari gradi del procedimento – Istruzione del processo – In genere - Processo tributario - Natura - "Impugnazione-merito" - Conseguenze - Divieto di condanna generica – Fattispecie.
Il processo tributario è annoverabile tra quelli di "impugnazione-merito", in quanto diretto a una decisione sostitutiva sia della dichiarazione resa dal contribuente sia dell'accertamento dell'Ufficio, sicché il giudice, ove ritenga invalido l'avviso di accertamento per motivi non formali, ma di carattere sostanziale, non può limitarsi al suo annullamento, ma deve esaminare nel merito la pretesa e ricondurla alla corretta misura, entro i limiti posti dalle domande di parte, restando, peraltro, esclusa dall'art. 35, comma 3, ultimo periodo, del d.lgs. n. 546 del 1992, la pronuncia di una sentenza parziale solo sull'"an" o di una condanna generica. (In applicazione dell'enunciato principio, la S.C. ha ritenuto illegittima la statuizione con cui, sancito l'errore dell'Ufficio per aver computato anche l'I.V.A. tra i maggiori ricavi accertati, è stato rimesso a quest'ultimo il loro ricalcolo, la conseguente rideterminazione delle imposte dovute, nonché l'abbattimento dei maggiori costi presumibili, correlati ai maggiori ricavi presunti, e la riquantificazione delle sanzioni irrogate secondo il regime del cumulo giuridico, anche pluriennale).
•Corte di cassazione, sezione tributaria, sentenza 28 giugno 2016 n. 13294

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