Non rileva che l’opera sia a vista né che il proprietario del fondo che si assume asservito abbia, in concreto, conoscenza dell’esistenza dell’opera. L’apparenza della servitù, senza la quale non è possibile la costituzione della servitù per destinazione del padre di famiglia, si identifica, in definitiva, nell’oggettiva e permanente sussistenza di opere suscettibili di essere viste che, per la loro struttura e consistenza, inequivocamente denuncino il peso importo su in fondo a favore dell’altro...

Riproduzione riservata Ⓒ