L'assicurato ha diritto alle spese processuali di soccombenza entro il limite del massimale
«L'assicurato contro i rischi della responsabilità civile ha diritto ad essere ritenuto indenne dal proprio assicuratore delle spese processuali che è stato costretto a rifondere al terzo danneggiato, entro i limiti del massimale; nonché delle spese sostenute per resistere alla pretesa di quegli, anche in eccedenza rispetto al massimale, purchè entro il limite stabilito dall'art. 1917, comma terzo, cod. civ». E' il principio espresso dalla VI-3 sezione della Cassazione con l'ordinanza n. 18076 depositata il 31 agosto.
Nell'esaminare un caso relativo alle spese di giudizio di un risarcimento di un danno condominiale i supremi giudici hanno ricordato un precedente del 2018, ,la sentenza n. 10595, che dettava le regole sui doveri delle assicurazione. I magistrati ricordano che «l'assicurato contro i rischi della responsabilità civile, ove commetta un illecito dal quale scaturisca una lite giudiziaria, può andare incontro a tre diversi tipi di spese giudiziarie:
a) le spese di soccombenza, cioè quelle che egli è tenuto a rifondere alla parte avversa vittoriosa, in conseguenza della condanna alle spese posta a suo carico dal giudice;
b) le spese di resistenza, cioè quelle sostenute per remunerare il proprio difensore ed eventualmente i propri consulenti, allo scopo di resistere alla pretesa attorea;
c) le spese di chiamata in causa, cioè quelle sostenute per convenire in giudizio il proprio assicuratore, chiedendogli di essere tenuto in caso si accoglimento del terzo danneggiato». Per quanto riguarda le prime l'assicurato ha il diritto di essere rimborsato dall'assicuratore nei limiti del massimale. Le seconde «non costituiscono una conseguenza del fatto illecito» e quindi possono anche eccedere il limite del massimale. Infine nel terzo caso «le spese di chiamata in causa dell'assicuratore non costituiscono né conseguenze del rischio assicurato, né spese di salvataggio, ma comuni spese processuali, soggette alla disciplina degli artt. 91 e92 cod. proc. civ.».
Corte di cassazione - Ordinanza 31 agosto 2020 n. 18076