L'attestatore deve valutare anche la fattibilità giuridica
Il Codice della crisi conferma l'importanza degli accordi di esecuzione del piano attestato di risanamento, rafforzandone la normativa e rendendola autonoma da quella sulla revocatoria.
L'articolo 56 del Dlgs 14/2019 detta una disciplina completa e stabilisce presupposti e contenuto del piano. L'istituto assume così un'autonoma dignità, mentre oggi nella legge fallimentare è inserito all'interno dell'articolo 67, dedicato agli atti soggetti a revocatoria fallimentare.
Il titolo dell'articolo 56 , “Accordi in esecuzione di piani attestati di risanamento”, evidenzia fin da subito, come lo strumento di regolazione della crisi non sia rappresentato esclusivamente dal piano ma anche dagli accordi da sottoscriversi con i creditori. Un cambio di rotta che emerge in modo ancora più chiaro dall'espresso richiamo al fatto che il piano debba sempre essere rivolto ai creditori.
Quanto ai presupposti, il nuovo Codice conferma che possono accedere ai benefici dello strumento di regolazione della crisi sia l'imprenditore in stato di crisi che l'imprenditore in stato di insolvenza, il quale può predisporre un piano che appaia idoneo a consentire il risanamento dell'esposizione debitoria dell'impresa e ad assicurare il riequilibrio della situazione finanziaria.
Il giudizio dell’attestatore
Viene confermato che un professionista indipendente deve attestare la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità economica e giuridica del piano ma con alcune importanti novità:
viene ampliato il perimetro di giudizio dell'attestatore che deve esprimersi anche sulla fattibilità giuridica del piano; nel controllo di fattibilità giuridica del professionista, l'elemento di centralità si sposta dal piano agli accordi esecutivi dello stesso. Ne consegue che il piano dovrà necessariamente richiamare o addirittura ricomprendere gli accordi che il debitore intende proporre ai creditori, un compito complesso e ricco di responsabilità.
Il contenuto del piano
Elementi di novità si riscontrano inoltre relativamente al contenuto del piano. Il secondo comma dell'articolo 56 prevede infatti che il piano riporti, oltre alla data certa di sottoscrizione, la situazione economico-patrimoniale e finanziaria dell'impresa, le principali cause della crisi, le strategie d'intervento e i tempi necessari per assicurare il riequilibrio della situazione finanziaria.
Il piano deve inoltre indicare i creditori e l'ammontare dei crediti dei quali si propone la rinegoziazione, lo stato delle trattative, nonché gli eventuali apporti di finanza nuova.
Sono anche richieste precisazioni in caso di scostamento tra gli obiettivi del piano e il verificarsi di situazioni non coerenti con tali obiettivi. A questo scopo il piano deve indicare i tempi e la durata delle azioni in modo da verificarne la realizzazione, nonché gli strumenti da adottare.
Infine, per quanto riguarda gli effetti, restano confermate le esenzioni da revocatoria e dai reati di bancarotta semplice e preferenziale.