L'attività di naturopata presso un'erboristeria non va autorizzata se non mira a risultati estetici
Esulano dall'attività estetica, soggetta a Scia, i trattamenti olistici e bio naturali che puntano al benessere globale della persona
Il Tar cancella la multa della Polizia municipale di circa 800 euro irrogata alla titolare di un negozio di erboristeria che pubblicizzava massaggi orientali, linfodrenaggio, riflessologia plantare, trattamenti cinesi e per il collo. La violazione era stata riscontrata sostenendo che tali pratiche costituissero esercizio di attività estetica non autorizzata e rilevando la presenza di un lettino all'interno dei locali dell'erboristeria. Ma è proprio l'assimilazione del naturopata all'estetista l'errore commesso dai verificatori. E qui sta il chiarimento del Tar Bologna che, con ladecisione n. 207/2021, ha spiegato che tali pratiche olistiche o bio-naturali, sono finalizzate al benessere globale della persona e non perseguono una finalità estetica.
Le discipline messe in pratica dal naturopata, a prescindere dal perseguimento di benefici di tipo estetico - a differenza dell'attività dell'estetista (definita dall'articolo 1, della legge 1/1990) - non sono regolamentate e anzi risultano completamente liberalizzate. In quanto il naturopata non è una figura professionale giuridicamente legittimata, vista l'assenza di un albo o di specifiche scuole di formazione, che siano legalmente riconosciute. A nulla rileva che il naturopata operi all'interno di centri estetici, termali e di fitness o di erboristerie.
Conclude perciò il Tar , facendo rilevare che l'ispezione di polizia non si fondava sulla presenza di messaggi pubblicitari e strumenti di lavoro volti allo svolgimento di pratiche estetiche, queste sì soggette ad autorizzazione.