L'avvalimento della Soa equivale ad una dichiarazione sostitutiva di certificazione
Per dimostrare il possesso dei mezzi d'opera senza aggravio dei tempi di gara, l'impresa che nell'offerta dichiari di avvalersi dell'attestazione Soa di terzi per i lavori d'appalto non deve fornire alla stazione appaltante anche il documento originale poiché l'avvalimento di tale atto equivale ad una dichiarazione sostitutiva di certificazione. L'ha chiarito il Consiglio di Stato nella sentenza n. 2484/2015, depositata dalla Sesta sezione il 15 maggio scorso. I giudici hanno respinto il ricorso di una società di ristrutturazioni contro l'aggiudicazione definitiva di un accordo quadro per il rifacimento dell'impermeabilizzazione degli edifici di un ateneo avvenuta secondo il criterio del massimo ribasso sull'elenco dei prezzi posti a base di gara come disciplinato dal Codice degli appalti pubblici (art. 82, Dlgs n. 163/2006).
A detta della ricorrente (giunta seconda in gara), l'aggiudicataria che aveva fornito alla stazione appaltante un contratto di avvalimento per utilizzare la qualificazione Soa di un'altra impresa per la categoria di “opere specializzate” richieste dal bando, aveva allegato all'offerta una dichiarazione «incompleta» sui requisiti di capacità tecnica, violando i dettami dell'avvalimento disciplinati dal Codice appalti (art. 49) e dal relativo Regolamento di esecuzione (art. 88, Dpr n. 207/2010). In particolare, a giudizio dell'appellante, nel modulo di dichiarazioni presentato dal legale rappresentante non erano stati indicati in modo «compiuto, esplicito ed esauriente» le risorse e i mezzi “prestati” dall'ausiliaria per tutta la durata dell'appalto né la stessa attestazione Soa ceduta in avvalimento. Il requisito, in base al disciplinare di gara, poteva essere dimostrato presentando l'attestazione Soa o una dichiarazione sostitutiva.
Secondo il collegio, accertata nel caso di specie la regolarità del contratto di avvalimento, tale atto negoziale «alla luce del favor partecipationis e dell'esigenza di speditezza del procedimento, ben può essere considerato…equivalente, nella sostanza se non nella forma, a una dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del d.P.R. n. 445 del 2000 (“Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa” o “Testo unico”, ndr)». Per tali ragioni, si è spiegato, «in una tale situazione, imporre un onere aggiuntivo di dimostrazione sarebbe solo formalistico e perciò costituirebbe un oggettivo e inutile aggravio del procedimento in sproporzionato danno della sua speditezza e della ormai raggiunta necessaria informazione da parte della stazione appaltante» e «invero i dati integranti la dichiarazione richiesta dal disciplinare di gara debbono essere desumibili dagli elementi rinvenibili nella stessa offerta o negli atti che la corredano» come nel caso in esame.
Al contrario, come sottolineato nella sentenza, si avrebbe «un non necessario e dunque irragionevole aggravio per l'impresa che partecipa alla gara pubblica, privo di un'adeguata giustificazione». Si è quindi stabilito che «la dichiarazione relativa al possesso dei mezzi d'opera da parte dell'impresa ausiliaria debba essere presentata quando l'avvalimento riguardi non la qualificazione per una determinata categoria di lavori, ma risorse e requisiti tecnici specifici che non sono già senz'altro compresi nella qualificazione predetta».
Consiglio di Stato - Sesta sezione - Sentenza n. 2484 del 15 maggio 2015