L'ex anche se contesta orario e costi della baby sitter paga le spese definite in base al Protocollo Famiglia
Il dissenso non rende di per sé incerto e indefinito il credito liquidato con determinazione di "agevole oggettività"
L'ex marito non può contestare il credito dell'ex moglie relativo alle spese per la baby sitter, definito con provvedimento presidenziale fondato sul Protocollo Famiglia adottato dal Tribunale. Le spese per la baby sitter sono prive di qualsiasi carattere di straordinarietà se agevolmente rappresentate in quanto certe e prevedibili nel loro ordinario ripetersi.
E non basta che l'ex marito, di fronte al precetto che liquida il credito all'ex moglie, faccia rilevare le proprie contrarietà sulla durata oraria del baysitteraggio e sull'entità delle indennità riconosciute per il servizio svolto. Contestazioni che non rendono indefinito e incerto il rimborso liquidato. Per cui la Cassazione, con la sentenza n. 4388/2022, rigettando il ricorso conferma la legittimità del precetto per la tutela effettiva del credito, oggetto dell'atto di precetto notificato dall'ex moglie, contro cui il ricorrente si era inutilmente opposto nella fase di merito.
La Cassazione ha ritenuto contraria al diritto vivente la pretesa del ricorrente di riaprire la fase di definizione giudiziale del credito definito secondo i criteri del Protocollo. In fondo un'indebita richiesta di riavviare una fase di merito.