Penale

L’illegittimità della verifica fiscale non travolge l’accertamento penale del fatto

Gli elementi raccolti dalla Guardia di Finanza durante accessi, ispezioni e verifiche anche in assenza o carenza di autorizzazione che determinano l’invalidità dell’attività sono comunque valida notitia criminis

di Paola Rossi

La verifica fiscale anche se afflitta da irregolarità non travolge l’accertamento del fatto di rilevanza penale. Ossia anche nel caso di invalidità dell’accertamento fiscale non viene meno la notitia criminis che sia emersa in sede di attività amministrativa.

Per tali ragioni la Cassazione penale - con la sentenza n. 9140/2025 - ha respinto il ricorso che lamentava l’irregolarità dell’attività amministrativa in quanto la verifica dei redditi da partecipazione in una società era da ritenersi illegittima, poiché fondata su un’autorizzazione che contemplava solo la persona fisica. Il ricorrente contestava, quindi, l’utilizzabiilità degli elementi emersi dall’accesso domiciliare in quanto non specificatamente autorizzato. Ma la Corte respinge il ragionamento de plano del ricorrente che dall’eventuale invalidità dell’attività amministrativa svolta voleva far discendere la totale inutilizzabilità nel processo penale degli elementi raccolti. Al contrario se da tali elementi emerge il fatto-reato essi sono spendibili ai fini dell’esercizio dell’azione penale.

La Cassazione chiarisce, infatti, che l’accesso e la verifica della Guardia di finanza nell’ambito dell’accertamento amministrativo non soggiace alle stesse regole degli atti di indagine della pòlizia giudiziaria in ambito penale. È infatti ben più rigoroso il regime autorizzatorio nelle indagini penali con la conseguenza che gli atti illegittimi sono di fatto inutilizzabili nel processo penale sia per la costruzione del quadro indiziario sia per la formazione della prova a carico dell’imputato.

Ma nel caso concreto la Corte ha ravvisato anche un vizio sostanziale nel ricorso che lamentava l’inutilizzabilità degli elementi raccolti in assenza della specifica autorizzazione amministrativa, ossia la mancata indicazione di come - in assenza delle risultanze ritenute illegittime - il ricorrente avrebbe potuto ottenere un diverso esito processuale.

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