L’inabilitazione è lo stato giudizialmente dichiarato di ridotta capacità di agire della persona maggiorenne, che per le sue condizioni mentali o fisiche non è pienamente in grado di curare i propri interessi economici. L’inabilitato ha una capacità di agire limitata agli atti patrimoniali di ordinaria amministrazione, nonché agli atti concernenti rapporti non patrimoniali, salvo specifiche eccezioni. L’assistenza legale è richiesta se l’inabilitato debba stare in giudizio, attore o convenuto in cause di carattere patrimoniale o debba compiere atti di straordinaria amministrazione, o quelli che mettono a rischio l’integrità patrimoniale del soggetto
L’inabilitazione è lo stato giudizialmente dichiarato di ridotta capacità di agire della persona maggiorenne, che per le sue condizioni mentali o fisiche non è pienamente in grado di curare i propri interessi economici (si veda Bianca, op. cit., pag. 237). L’inabilitato ha una capacità di agire limitata agli atti patrimoniali di ordinaria amministrazione (articolo 394 del Cc), nonché agli atti concernenti rapporti non patrimoniali, salvo quanto ora stabilito dall’articolo 427, comma 1, del Codice...
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