GiurisprudenzaCivile

L’indivisibilità del rapporto esclude la nullità parziale

di Fabio Valenza

N. 19

guida-al-diritto

La questione affrontata e risolta dalla Suprema Corte con l’ordinanza in commento riguarda la sorte del contratto-quadro di investimenti finanziari e dei susseguenti ordini di investimento, sia l’uno sia gli altri sottoscritti da uno solo dei due cointestatari con firma disgiunta del conto corrente di provvista

Massima

  • Banche e istituti di credito - Intermediazione finanziaria - Contratto-quadro con due investitori - Mancata sottoscrizione di un investitore - Nullità totale - Travolgimento degli ordini di acquisto nei confronti di entrambi - Sussiste - Valutazione di essenzialità della partecipazione ex articolo 1420 del Cc - Non necessaria. (Tuf, articolo 23; Codice civ. articolo 1420)

    In tema di intermediazione finanziaria, il contratto-quadro sottoscritto da uno solo dei due investitori è nullo per difetto di forma scritta, ai sensi dell’articolo 28 Tuf, con conseguente travolgimento degli ordini di acquisto nei confronti di entrambi, senza necessità di valutare se la partecipazione dell’altro (la cui sottoscrizione nella specie è risultata apocrifa) sia stata essenziale, non essendo il contratto in questione qualificabile come plurilaterale, ai sensi dell’articolo 1420 del Cc, ma come contratto bilaterale con parte soggettivamente complessa.

La questione affrontata e risolta dalla Suprema Corte con l’ordinanza in commento riguarda la sorte del contratto-quadro di investimenti finanziari e dei susseguenti ordini di investimento, sia l’uno sia gli altri sottoscritti da uno solo dei due cointestatari con firma disgiunta del conto corrente di provvista.

La questione

La questione è di particolare interesse, sia sotto il profilo della non infrequente ricorrenza di simili vicende, sia sotto il profilo strettamente giuridico sistematico. In particolare, nel...