Amministrativo

Appalti: l’omessa comunicazione all'Anac equivale a falso

Confermata l’interdizione dalla partecipazione a gare pubbliche decisa da Autorità anticorruzione

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di Giovanni Negri

Omessa comunicazione equiparata a falsa comunicazione. Almeno ai fini delle sanzioni Anac con esclusione da gara d’appalto. Le Sezioni unite civili della Cassazione, con la sentenza n. 27770, depositata ieri, hanno confermato le misure (10.000 euro di sanzione pecuniaria più 6 mesi di interdizione dalla partecipazione a procedure din gara) a carico di una società che, nel contesto di un procedimento per l’assegnazione triennale del servizio di pulizie in ambito sanitario, non aveva comunicato l’assenza di condanne penali di una sua procuratrice speciale.

Lo sconfinamento

Per la difesa, che contestava il giudizio del Consiglio di Stato, il giudice amministrativo si sarebbe macchiato di un eccesso di potere giurisdizionale, invadendo la sfera di attribuzioni del legislatore. Con l’equiparazione infatti si sarebbe di fatto creata una norma inesistente.

Tesi che però è respinta sia a livello sistematico sia sul piano specifico. Sul primo, le Sezioni unite, in sintonia con la requisitoria del Procuratore generale, convengono che l’eccesso di potere per sconfinamento del giudice amministrativo nell’ambito del legislatore costituisce «un’evenienza estrema e al contempo marginale nell’esperienza del diritto, che è nella legge, ma anche nell’applicazione e interpretazione che ne danno i giudici».

La norma contestata

Nello specifico, in discussione c’è la corretta interpretazione da dare all’articolo 38 del Codice dei contratti pubblici, il decreto legislativo n. 163 del 2006, in base alla quale la presentazione di falsa documentazione o di falsa dichiarazione, se effettuata con dolo o colpa grave è sanzionata con un periodo fino a 1 anno di esclusione dalle gare di appalto. Per la Cassazione l’attività di interpretazione svolta dal Consiglio di Stato è stata complessa, inserendo la disposizione nel contesto della normativa sugli appalti e attribuendo alla norma una delle possibili varianti di senso consentite dal testo.

L’interesse pubblico

Infatti, a monte va tenuto presente che la completezza e veridicità della dichiarazione sostitutiva di notorietà sui requisiti per la partecipazione alla gara sono collocate a tutela dell’interesse pubblico alla trasparenza e, nello stesso tempo, alla semplificazione della procedura di gara. Di conseguenza, una consapevole omissione su questo aspetto cruciale «non può essere distinta, quanto agli effetti distorsivi nei confronti della stazione appaltante che la disposizione in esame mira a prevenire e a reprimere, dalla tradizionale forma di mendacio commissivo».

La Corte poi, nello smentire la tesi che la sanzione amministrativa in questione, inflitta dall’Autorità anticorruzione, abbia natura tanto afflittiva da potersi confrontare con una penale, osserva ancora è stata la stessa Adunanza plenaria del Consiglio di Stato, nella recente sentenza n. 16 del 28 agosto 2020, a chiarire, in relazione alle condotte illecite che possono condurre all’esclusione dalla gara, entro quali limiti è possibile equiparare l’omissione delle informazioni dovute alle dichiarazioni false o fuorvianti.

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